Controlli e liti

Avviso notificato al notaio, anche la parte è legittimata

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di Marcello Maria De Vito

In caso di diniego di un’agevolazione, se l’ufficio richiede l’imposta di registro, ipotecaria e catastale al solo notaio rogante e non anche alle parti dell’atto e qualora il notaio proceda al versamento, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso è ogni parte contraente (ovvero il soggetto destinato a essere inciso dall’imposta). Sono questi i principi statuti dalla Ctr Campania con la sentenza 8115/18/2017 (presidente Ghionni, relatore Nuzzi).

La controversia

L’agenzia delle Entrate negava a una società le agevolazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale sull’atto di acquisto di un terreno, per la presunta assenza della qualifica di imprenditore agricolo del rappresentante legale della società acquirente. L’Agenzia notificava l’avviso di liquidazione al notaio rogante, il quale procedeva al versamento di quanto richiesto, rivalendosi, poi, sulla società cliente.

La società presentava istanza di rimborso delle maggiori imposte e sanzioni versate dal notaio, sulla quale l’Agenzia opponeva il silenzio rifiuto, che veniva impugnato dalla società davanti la Ctp. L’ufficio non si costituiva in giudizio e la Ctp accoglieva il ricorso della società.

L’Agenzia impugnava quindi la sentenza eccependo la carenza di legittimazione della società a chiedere il rimborso. L’ufficio sosteneva che la pretesa tributaria era stata avanzata nei confronti del solo notaio in qualità di responsabile di imposta e che poiché il notaio non aveva impugnato l’atto e aveva versato le imposte, l’obbligazione doveva ritenersi estinta. Ne conseguiva la carenza di legittimazione della società a chiedere il rimborso e l’estraneità dell’ufficio al rapporto notaio – contribuente per ciò che concerneva la rivalsa esercitata dal notaio. Nel merito l’Agenzia sosteneva che la qualifica di imprenditore agricolo non sussisteva alla data dell’atto.

La decisione

La Ctr, accertato che la qualifica di imprenditore agricolo sussisteva alla data dell’atto, afferma che il pagamento effettuato dal notaio è da qualificarsi come imposta erroneamente versata. Per ciò che concerne la richiesta di rimborso, il collegio premette che il notaio, pur essendo coinvolto nell’imposizione in qualità di soggetto obbligato a chiedere la registrazione, è estraneo al presupposto impositivo che ricade unicamente sulle parti dell’atto. In altre parole, precisa la Ctr, il notaio è un «responsabile di imposta estraneo al rapporto tributario» e ciò comporta l’affiancamento della sua responsabilità a quella delle parti che sono i contribuenti effettivi.

La Ctr precisa che la responsabilità solidale del notaio si fonda su una relazione secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti, tale da consentire al notaio stesso di esercitare la rivalsa per quanto pagato all’ufficio. Ne discende, conclude la Commissione, che in caso di erroneo pagamento dell’imposta da parte dal notaio, il soggetto legittimato a richiedere il rimborso, in base all’articolo 77 del Dpr 131/1986, è il contribuente-contraente ovvero quello destinato ad essere definitivamente inciso dall’imposta. La Ctr ha quindi respinto l’appello dell’ufficio e lo condanna a rimborsare le imposte alla società.

Ctr Campania, sentenza 8115/18/2017

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