Professione

Avvocati: preventivo obbligatorio ma forma societaria libera

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di Michele Brusaterra


Preventivo obbligatorio in forma scritta anche se non richiesto dal cliente.

La legge sulla concorrenza - n. 124 del 2017 - recepisce le osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom), contenute nel documento AS1137 «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014» attraverso le quali avevano richiesto letteralmente di «eliminare l'obbligo di fornire il preventivo solo ‘a richiesta' del cliente».

Il rilievo è stato recepito proprio dalla legge sulla concorrenza, che è intervenuta sull'articolo 13, comma 5, della legge 247/2012, cosiddetta «Nuovo ordinamento forense».
Dal 29 agosto scorso è divenuto, quindi, obbligatorio predisporre il preventivo in forma scritta ancorché non richiesto esplicitamente dal cliente. La norma, quindi, oggi stabilisce che l'avvocato «è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale».

È bene ricordare che il citato articolo 13 dispone anche che il compenso dell'avvocato è libero e si forma, quindi, sulla base di un libero accordo tra cliente e professionista; che è, di regola, pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico; e che può essere a tempo, a forfait, per convenzione, riguardare uno o più affari o essere basato sull'assolvimento e sui tempi di erogazione della prestazione. Esso può essere altresì erogato per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione. Sono ancora esclusi, però, i cosiddetti patti di quota-lite, attraverso i quali l'avvocato percepisce come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della cosiddetta ragione litigiosa.

Oltre all'obbligatorietà del preventivo, con l'intervento della legge sulla concorrenza vengono superate le norme contenute nel Capo I, rubricato «Della società tra avvocati», ossia negli articoli 16 e seguenti della legge 96/2001. Tali norme stabilivano che l'attività forense, ossia di «rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio», potesse essere esercitata «in forma comune» attraverso la cosiddetta società tra professionisti, denominata società tra avvocati. Tale tipo di società è regolata sia dalle norme contenute nella legge 96/2001, sia da quelle che regolano la società in nome collettivo nel codice civile.

Con l'intervento della legge sulla concorrenza, e con l'introduzione dell'articolo 4 bis all'interno del «Nuovo ordinamento forense», viene prevista la possibilità di svolgere l'attività non solo, genericamente, attraverso società di persone, ma anche attraverso società di capitali o attraverso cooperative che devono essere iscritte in un'apposita sezione speciale «dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società».

Si fa notare che la norma di cui al citato articolo 4 bis non dispone che i soci debbano essere esclusivamente avvocati, consentendo, dunque, l'ingresso anche di soci di capitale. Il vincolo, però, che viene posto è che i soci per almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, oppure professionisti iscritti in albi di altre professioni.

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