Imposte

Bancarelle, tariffa frazionata fino a 9 ore

La risoluzione 6 del dipartimento delle Finanze sul calcolo del canone per le occupazioni temporanee

di Luigi Lovecchio

La tariffa giornaliera relativa al canone di occupazione temporanea delle aree mercatali deve essere frazionata in 24 ore e poi moltiplicata per le ore di effettiva occupazione, fino a un massimo di 9 ore. In caso di occupazione di durata maggiore di 9 ore, si applica direttamente la misura giornaliera. Questa la risposta data nella risoluzione 6 del dipartimento delle Finanze del 29 luglio 2021.

Il problema nasce dalla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 843, legge 160/2019. Secondo tale disposizione, la tariffa giornaliera di base, indicata nel precedente comma 842, «frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo», va poi moltiplicata per la superficie occupata, espressa in metri quadrati.

Sul punto, si sono confrontate due tesi.
Secondo la prima, la misura giornaliera dovrebbe essere suddivisa per 24 ore, al fine di ottenere la tariffa oraria, e poi moltiplicata per il numero di ore di reale occupazione, con l’avvertenza che qualora la durata complessiva dell’occupazione fosse maggiore di 9, troverebbe comunque applicazione la tariffa giornaliera.
Nell’altra ipotesi, invece, il canone giornaliero dovrebbe essere frazionato per un massimo di 9 ore, sempre allo scopo di determinare la tariffa oraria, e poi il risultato così calcolato dovrebbe essere moltiplicato per il numero di ore di occupazione, qualunque esso sia. È del tutto evidente che, con la seconda modalità, si giunge a importi davvero significativi, poiché si valorizzerebbe per intero il monte ore (ad esempio, 15 ore) di uso dell’area mercatale, superando in alcuni casi il valore del canone giornaliero. In sostanza, un’occupazione di alcune ore al giorno verrebbe a costare più dell’occupazione di un giorno.

La risoluzione delle Finanze ricorda innanzitutto che con la legge di bilancio 2020 sono stati istituiti, in realtà, due canoni di occupazione, disciplinati da regole autonome:

O il canone unico di occupazione di suolo pubblico, sostitutivo anche dell’imposta di pubblicità;

O il canone di occupazione delle aree mercatali, che sostituisce la Tosap/Cosap e, limitatamente alle occupazioni temporanee, la Tarsu giornaliera.

Nel merito della questione, le Finanze confermano la correttezza della prima interpretazione, esemplificandone l’applicazione pratica. Ne consegue, pertanto, che il canone giornaliero va prima suddiviso per 24 e poi moltiplicato, oltre che per la superficie occupata, per il numero di ore di occupazione. Se queste superano le 9 ore, sarà dovuta la quota giornaliera.

Con l’occasione vale la pena segnalare che il tetto di legge di aumento del canone mercatale, pari al 25%, riguarda in effetti le sole occupazioni temporanee, non anche quelle permanenti delle aree in questione (per le quali non esiste alcun limite). E i comuni possono adottare norme regolamentari in ordine alla qualificazione dell’occupazione. Ne consegue che, a prescindere dalla diatriba interpretativa risolta dalla risoluzione, il rischio di aumenti indiscriminati dei canoni mercatali è concreto.

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