Banche e assicurazioni: deducibilità differita per le perdite su crediti
Deducibilità delle perdite su crediti differita per banche e imprese di assicurazione che, come tutte le imprese Ias, applicano dai bilanci 2018 il nuovo principio contabile Ifrs 9. Gli enti creditizi e finanziari devono applicare dai bilanci 2018 l’Ifrs 9 «Strumenti finanziari» che, tra l’altro, prevede nuove e più stringenti regole per la svalutazione dei crediti nei confronti della clientela, che devono tenere conto anche delle “perdite attese”.
La legge di Bilancio stabilisce che i maggiori accantonamenti effettuati in base all’Ifrs 9 per adeguare le svalutazioni sono deducibili ai fini Ires e Irap in dieci rate annuali, a partire dal bilancio 2018 (legge 145/2018, articolo 1, comma 1067).
La norma stabilisce, in deroga allo Statuto del contribuente, che la rateizzazione fiscale delle svalutazioni si applica in sede di adozione dell’Ifrs 9 anche se effettuata in periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della legge di bilancio. Questo significa che la rateizzazione si applica anche in caso di eventuale applicazione anticipata dell’Ifrs 9 nell’esercizio 2017, possibile in via opzionale.
Pertanto, le banche (e le assicurazioni) con riferimento all’importo dell’accantonamento effettuato per adeguare le svalutazioni alle nuove regole dell’Ifrs 9, devono effettuare, ai fini Ires e Irap, nelle dichiarazioni fiscali 2018 una variazione in aumento del 90% e, nei successivi dieci esercizi, una variazione in diminuzione. Questo significa anche dover valutare la possibilità di iscrivere in bilancio le imposte differite attive, iscrizione che, tuttavia, deve rispettare gli stringenti requisiti richiesti dal principio contabile internazionale Ias 12.
Un’attività fiscale differita può essere rilevata in bilancio, in base allo Ias 12, nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale la stessa può essere utilizzata. La Consob, nella Comunicazione del 19 gennaio 2015, ha precisato che, in una fase di congiuntura economica caratterizzata da una bassa crescita, é di particolare rilievo l’esistenza di perdite fiscali non utilizzate, indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro: pertanto, nel caso di una storia di perdite recenti, l’iscrizione di un’attività fiscale differita derivante da perdite fiscali è possibile solo nella misura in cui l’impresa abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente.
L’Autorità richiama l’attenzione sull’esaustività e sulla completezza delle informazioni che giustificano l’iscrizione in bilancio di attività per imposte differite e sull’esercizio in modo ragionevole e consapevole della discrezionalità del redattore del bilancio sulla probabilità di realizzare un reddito imponibile sufficiente per consentire l’uso del beneficio dell’attività fiscale differita.