Banche Ue, interessi passivi indeducibili
La Ctr Lombarda, con la sentenza 4847/2017 si cala nel delicato problema dell’applicazione del transfer pricing sull’Irap per le annualità 2008-2013, valutando una particolare fattispecie, ovvero quella della deducibilità degli interessi passivi per gli istituti di credito.
La vicenda trae origine da una verifica su una filiale italiana di banca estera (Ue) al termine della quale l’Ufficio, applicando le disposizioni in tema di transfer pricing, aveva ripreso a tassazione interessi passivi contabilizzati dalla stabile organizzazione italiana. La ripresa avveniva determinando in modo figurativo un fondo di dotazione congruo, in base alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia e all’indice di capitalizzazione rilevato nel mercato italiano, disconoscendo gli interessi passivi che in presenza dello stesso non sarebbero stati corrisposti. L’anno fiscale accertato è il 2009.
La società – vittoriosa in primo grado di giudizio – si è difesa in appello puntando essenzialmente su tre motivazioni:
corretta deduzione degli interessi ai fini Irap, in virtù del principio di derivazione bilancistico
irretroattività delle disposizioni contenute nella cosiddetta “legge di stabilità 2014” (legge 147/2014, articolo 1 comma 281), con conseguente inapplicabilità della disciplina sul transfer pricing per gli anni 2008 - 2013;
non obbligatorietà, per le succursali italiane di banche con sede nella Ue, di essere titolari di un patrimonio minimo di vigilanza.
Il principio di derivazione della base imponibile Irap dalle risultanze del bilancio d’esercizio (legge 244/2007), prima dell’avvento della legge di stabilità 2014, aveva creato l’opinione diffusa che la disciplina del transfer pricing non potesse più avere effetto sull'Irap.
La disciplina sul transfer pricing, infatti, era dettata espressamente solo per l’Ires, e l’introduzione di una derivazione bilancistica ai fini Irap sembrava poter “scindere” la matrice di quest’ultima imposta da quella Ires.
Varie sentenze di merito hanno sancito la irretroattività di tale principio, basandosi sui principi di certezza del diritto e sulla tutela del legittimo affidamento, ancorchè – vale ricordare – la stessa Legge di stabilità del 2014 avesse esplicitato che la novità sarebbe valsa “anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017”.
La commissione regionale ribalta la decisione di primo grado, in primis considerando retroattiva la disposizione della legge di stabilità 2014 e, conseguentemente, l’applicazione del regime del transfer pricing ai fini Irap anche per l’annualità 2009. A parere dei giudici milanesi, l’espressa previsione della validità «alla data del 31 dicembre 2007» risolverebbe ogni problema interpretativo. In aggiunta, la Commissione non rileva alcun profilo di incostituzionalità, né alcun contrasto con la giurisprudenza comunitaria.
Considerando inoltre l’articolo 7 del Commentario Ocse, che riferisce in particolare alla necessità che la stabile organizzazione debba essere dotata di una struttura patrimoniale “appropriata”, i giudici arrivano a considerare corretto l’approccio dell’Ufficio, il quale ha ripreso a tassazione gli interessi passivi che la stabile organizzazione non avrebbe contabilizzato se fosse stata adeguatamente capitalizzata con un opportuno fondo, alla stregua delle banche italiane.
Difatti la deduzione degli interessi passivi, a fronte di un fondo insufficiente per l'esercizio dell'attività, realizzerebbe un incongruo trasferimento di reddito a favore della casa madre con correlata riduzione dell’imponibile della filiale italiana.
Ctr Lombardia, sentenza 4847/2017