Beneficiario effettivo con perimetro da circoscrivere
La Corte di giustizia Ue viene investita della questione relativa all’interpretazione della locuzione beneficiario effettivo ai fini della direttiva interessi-royalties 2003/49/Ce del 3 giugno 2003 ( causa C-682/16 ), con riflessi attesi anche sull’ordinamento italiano. Varie le questioni pregiudiziali poste all’attenzione dei giudici del Lussemburgo, molte delle quali con notevoli risvolti pratici anche in Italia.
Anzitutto, se la locuzione beneficiario effettivo della direttiva interessi-royalties debba essere interpretata conformemente alla nozione dell’articolo 11 del modello di convenzione fiscale dell’Ocse del 1977 e se, in caso affermativo, tale locuzione debba essere interpretata esclusivamente alla luce del commentario del 1977 o si possa tenere conto dei commentari successivi, comprese le aggiunte effettuate nel 2003 relativamente alle società conduit e le aggiunte effettuate nel 2014 relativamente alle «obbligazioni contrattuali o legali».
Nel caso in cui il commentario del 2003 possa essere preso in considerazione, se, per escludere la qualifica di beneficiario effettivo, debba ricorrere la condizione dell’effettivo ri-trasferimento dei fondi a soggetti considerati beneficiari effettivi degli interessi in questione dallo Stato di residenza del soggetto che ri-trasferisce gli interessi e – in tal caso – se costituisca una condizione ulteriore il fatto che il ri-trasferimento abbia luogo in un momento prossimo nel tempo al pagamento degli interessi e/o abbia luogo a titolo di pagamento di interessi. A questo proposito, quale rilevanza abbiano eventuali fattori aggiuntivi, tra cui il fatto che la società consociata che effettua il prestito abbia eventualmente ricevuto le somme necessarie a titolo di capitale proprio (equity).
Nel caso in cui il commentario del 2014 possa essere preso in considerazione, quale rilevanza abbia il fatto che il giudice nazionale, dopo avere accertato i fatti di causa, concluda che la società consociata che effettua il prestito, pur non essendo tenuta contrattualmente o legalmente a trasferire gli interessi ricevuti a un altro soggetto, non abbia comunque il «pieno» diritto di «utilizzo e fruizione» degli interessi.
Oltre a questi aspetti di natura interpretativa, viene posta all’attenzione della Corte di giustizia una questione pregiudiziale di carattere procedurale che potrebbe determinare la nullità o annullabilità di alcuni avvisi di accertamento. Viene cioè chiesto se uno Stato membro che intenda disconoscere la qualifica di beneficiario effettivo di una società di altro Stato membro, sia tenuto ad indicare quale sia a suo giudizio il beneficiario effettivo nel caso di specie.
La Corte di giustizia Ue sarà dunque chiamata a fornire indicazioni su una delle questioni più dibattute della fiscalità internazionale e la sua pronuncia potrà avere riflessi anche su taluni contenziosi attualmente pendenti in materia di articolo 26-quater del Dpr 600/73 (attuativo della direttiva interessi-royalties), nonché riverberare effetti sui contenziosi in materia di articolo 27-bis del Dpr 600/1973 (attuativo della direttiva madre-figlia 2011/96/Ue del 30 novembre 2011) e, perché no, in materia di applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
Corte di giustizia, domanda pronuncia causa C-682/2016