Controlli e liti

Beni ceduti come sconti senza Iva

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di Massimo Romeo

Una transazione commerciale in cui venga contrattualmente previsto che i beni ceduti al cliente finale siano a titolo di sconto o abbuono è fuori campo Iva, non rientrando la fattispecie nelle cessioni a titolo gratuito. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Milano n. 3032/2018 depositata il 2 luglio ( presidente Venditti / relatore Cannatà).

La controversia aveva ad oggetto l'impugnazione da parte di una società per azioni del settore tessile di un avviso di accertamento tramite il quale l'agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l'Iva sulle cessioni di campioni , qualificate come gratuite, a clienti comunitari, non assoggettate ad imposta sul valore aggiunto né autofatturate, pertanto considerate imponibili (articolo 2, comma 2, n° 4 , Dpr 633/1972)

La ricorrente eccepiva l'errata qualificazione operata dall'ufficio ritenendo doversi applicare alla fattispecie in esame l'articolo 15 del decreto Iva (operazioni non soggette all'imposta).

La Ctp di Varese accoglieva il ricorso evidenziando che i beni risultavano ceduti a titolo di sconto o abbuono al cliente finale, nell'ambito di una più ampia transazione commerciale; non si trattava quindi di cessioni a titolo gratuito, e non concorrevano quindi a formare la base imponibile e l'applicazione dell'Iva si palesava illegittima.

Il Collegio regionale, chiamato a pronunciarsi sulla questione dall'amministrazione finanziaria, decide di confermare la decisione di prime cure con ulteriori argomentazioni.

Per la Ctr il prezzo di vendita dei beni in questione è compreso in quello esposto in tutte le altre fatture emesse nei confronti dello stesso cliente ed in ciascuna di esse; ciò secondo quanto previsto dagli accordi commerciali intercorsi che prevedevano ab origine l'applicazione di sconti sul prezzo di vendita che, una volta maturati, presumibilmente in considerazione del volume di affari intercorso tra le parti, venivano riconosciuti da parte della venditrice mediante la cessione di beni corrispondente al controvalore dello sconto maturato.

Il fatto che per motivi di opportunità, legati al calcolo dello sconto o dell'abbuono ovvero alla gestione della contabilità, la società abbia ritenuto di concentrare i beni ceduti in controvalore dello sconto in distinte fatture non cambia la sostanza della transazione commerciale.

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