Beni Covid e Iva con troppe incertezze: in regola senza sanzioni
Il punto nella circolare 32/2020 di Assonime. Per l'aliquota zero non sembra corretta la classificazione tra le esenti
Le incertezze che hanno accompagnato e che accompagnano la riduzione e/o l’annullamento delle aliquote Iva per la cessione dei beni Covid di cui all’articolo 124 del decreto Rilancio dovrebbero consentire agli operatori di regolarizzare le loro posizioni senza applicazione di sanzioni. Inoltre, per l’aliquota zero non sarebbe corretta la classificazione dell’operazione tra le cessioni esenti con effetti anche procedurali sul contenuto della fattura elettronica. Infine per le erogazioni liberali di beni che si inquadrano tra quelle disciplinate dall’articolo 66 del Dl 18/2020 la detrazione Iva spetta a decorrere dal 30 gennaio 2020 e non dal 7 giugno, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 23/2020. Sono alcuni degli spunti di riflessione che derivano dalla lettura della circolare 32/2020 di ieri di Assonime, con cui l’associazione commenta l’articolo 124 del Dl 34/2020 e le numerose pronunce di prassi a esso correlate.
Non applicabilità delle sanzioni
Sin dalla sua nascita l’articolo 124 ha posto dei dubbi applicativi che sono stati affrontati dapprima dall'Agenzia delle Dogane con la circolare 12/D/2020 e poi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2020. Dobbiamo sottolineare che anche dopo l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate i dubbi non sono finiti ed è stato necessario emettere, a cura delle due Agenzie ancora ulteriori prassi. Da ultimo l’Agenzia delle dogane ha emesso un’altra circolare ( 45/D/2020) e due avvisi tra cui uno di ieri sulla classificazione doganale delle mascherine di protezione.
Proprio sulla base di queste considerazioni Assonime conclude la sua circolare chiedendo una chiara posizione dell’agenzia delle Entrate che riconosca la non sanzionabilità dei comportamenti degli operatori che risultano difformi rispetto agli orientamenti indicati dall'amministrazione finanziaria.
Cessione ad aliquota zero
Sulla classificazione delle cessioni realizzate in relazione alla lista tassativa di beni di cui al citato articolo 124, Assonime sostiene che le stesse, in base alla direttiva Iva, non potrebbero essere inserite tra le operazioni esenti, ma bensì nelle operazioni ad aliquota zero. L’effetto più evidente di questa posizione riguarda l’indicazione che gli operatori devono inserire nella fattura elettronica. In particolare, per Assonime nella fattura elettronica non è possibile indicare il codice natura N4 (operazioni esenti), ma bensì il codice N2 (operazioni non soggette) ovvero, in base al nuovo formato Xml il codice N2.2 – vale a dire la voce residuale delle operazioni non soggette. In contrasto a questa posizione si segnalano le istruzioni fornite da Assosoftware che indicano chiaramente che il codice da utilizzare è il codice N4.
Utilizzo promiscuo di beni Covid
Un dubbio era sorto relativamente a quei beni, quali strumentazione per accesso vascolare e provette sterili che potevano essere utilizzate promiscuamente per il contenimento dell’emergenza Covid e per il trattamento di altre patologie. Assonime, integrando una risposta della circolare 26/E/2020 sostiene che l’esenzione possa essere applicata anche a tali cessioni a condizioni che la destinazione sia sanitaria.
Detrazione erogazioni liberali
Al di fuori delle cessioni esenti per i beni Covid Assonime affronta anche il caso delle detrazione dell’Iva per le erogazioni liberali effettuate nell’ambito operativo dell’articolo 66 del decreto Cura Italia. L’Associazione sottolinea che la circolare 26/E/2020 in un passaggio ammette la detrazione dell’Iva anche per gli acquisti avvenuti prima del 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 23/2020). In particolare, la circolare 26/E/2020 ammette la detrazione per tutto il 2020. Assonime, in modo condivisibile, limita il periodo a decorrere dal 30 gennaio 2020, data in cui l’Oms ha fissato l’inizio della Pandemia.