Imposte

Beni e servizi digitali, i certificati su blockchain non si dichiarano in RW

di Dario Deotto e Francesco Rampone

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Gli Nft rappresentrano titoli su asset virtuali, non sono attività detenute all’estero

L’acquisto di un terreno nel metaverso, o anche di un paio di scarpe o di una borsetta firmati, dev’essere dichiarato nel quadro RW relativo al monitoraggio fiscale? La domanda ci appare pleonastica (la risposta sarebbe: no). Ma considerando alcuni interventi che danno quasi per scontata la compilazione del quadro per i detentori degli Nft (non fungible token), è bene fare chiarezza.

Chi acquista un terreno su un metaverso non acquista ovviamente un bene immobile, ma un Nft che rappresenta un titolo che consente all’utente di disporre di uno spazio digitale (si veda l’articolo a lato).

L’Nft è una rappresentazione digitale che incorpora un diritto su un asset non fungibile o, comunque, “scarso”. Consiste, in sostanza, in un certificato digitale inserito in una blockchain che permette di dimostrare il proprio diritto (di utilizzo, di proprietà, eccetera) su un bene, che sia digitale o meno, o in relazione a un servizio (ad esempio, gli Nft riferiti a certe “community”). Nel caso degli Nft relativi a un diritto vantato su un bene situato nel metaverso, è evidente che si tratta di certificati digitali riferiti, ad esempio, alla proprietà di un bene digitale. C’è obbligo di dichiararli nel quadro RW?

Ricordiamo che in questo quadro vanno indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (articolo 4 del Dl 167/1990). Sostenere che nel quadro sul monitoraggio vadano indicati anche gli Nft riferiti a un bene digitale significa, per paradosso, che anche un semplice file in formato word o pdf dovrebbe essere indicato nel quadro RW.

Token da non dichiarare
È quindi evidente che tutti gli Nft riferiti a beni e servizi digitali, così come a beni mobili situati in Italia (si veda il caso dell’Alfa Romeo Tonale), non devono essere dichiarati nel quadro RW. Non si può ipotizzare in alcun modo, in questi casi, l’esistenza di attività detenute all’estero.

È la medesima situazione delle criptovalute e di molti altri fenomeni a-territoriali. Questi non hanno oggettivamente alcun legame con un territorio, nazionale o estero. Si può dire, in termini semplicistici, ma comunque reali, che le criptovalute stanno nella “rete” (di fatto, nella blockchain), per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale.

Così, si deve giungere alla conclusione che per le criptovalute l’obbligo del monitoraggio fiscale non si realizza – nonostante la diversa opinione delle Entrate – se la persona fisica residente in Italia ha la disponibilità della chiave privata: posto che in questo caso il luogo di detenzione delle valute virtuali non può che coincidere con lo Stato in cui il contribuente risulta residente. Questo fino a quando una legge, eventualmente, disporrà l’obbligo del monitoraggio.

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