Beni di lusso oltre 300 euro non esportabili in Russia
Il Consiglio dell'Ue con il regolamento 428/22 amplia i divieti commerciali e l’elenco dei beni listati
L'Ue inasprisce le sanzioni commerciali nei confronti della Russia, introducendo nuovi divieti commerciali. Questa volta, però, l'elenco dei beni listati è particolarmente esteso e comprende, oltre ai materiali tecnici connessi all'industria energetica, anche i beni di lusso. La misura colpisce i consumatori russi più influenti e, al contempo, si presenta come un forte vulnus per le esportazioni europee e, in particolare, italiane.
Con una soglia generale di 300 euro ed altre soglie particolari previste per singoli prodotti, sono infatti compresi negli elenchi di beni ristretti all'esportazione, tra gli altri, tutti i beni dell'alimentare pregiato, come i tartufi o i vini ed i liquori, ma anche profumi, articoli di abbigliamento, gioielli e preziosi vari, vasellame o, ancora, oggetti di cristallo, elettrodomestici, veicoli, apparecchi elettronici di particolare valore e opere d'arte.
A questi divieti si aggiungono delle nuove restrizioni legate all'import, con il divieto di acquisto di beni siderurgici, come i tubi, i profilati, i fogli o le vergelle.
Sono queste le novità più interessanti operate dal Consiglio dell'Ue con il regolamento 428/22, che amplia ancora le misure previste già dal regolamento 833/14, allora introdotto sempre per fronteggiare la precedente crisi tra Russia e Ucraina. In realtà, la norma di base era già stata da ultimo emendata con il regolamento 328/22, ove si introducevano misure restrittive all'export in Russia. Si sono infatti aggiunte le seguenti merci: a) beni e tecnologie a duplice uso (senz'altro questa la misura più importante); b) beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia; c) beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio; d) beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale elencati. Per questi beni, sono previste deroghe particolari, restando libere le operazioni aventi ad oggetti merci non rientranti negli elenchi di cui sopra e quelle eseguite previa autorizzazione della autorità competenti per merci legate a contratti assunti prima del 23 febbraio 22 o per limitati scopi consentiti.
Con il regolamento 428/22, però, si supera il segno della settorialità legata di fatto all'industria bellica, tecnologica, energetica e simile, per arrivare a colpire un numero di beni enorme.
Oltre alle limitazioni di business di tipo finanziario, per l'aspetto legato al commercio è ora anzitutto vietato importare nell’Unione i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII del regolamento di base se sono originari della Russia oppure se sono stati esportati dalla Russia. Questo divieto si estende ad ogni ipotesi commerciale, anche triangolare che non tocchi neppure il territorio Ue.
In secondo luogo, è ora vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII al regolamento di base a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. Il divieto si applica ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 euro per articolo, salvo diversamente specificato nell’allegato stesso.
Si tratta, a quanto pare, non certo dell'ultima misura nel mirino dell'Ue, se è vero che, a quanto pare, si intende revocare alla Russia il privilegio della regola Mfn prevedendosi in futuro l'adozione di dazi specifici sui beni in import ed originari da tale territorio.