Imposte

Beni significativi, così l’aliquota Iva del 10%

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di Michele Brusaterra


Per l’individuazione del trattamento Iva delle parti staccate dei «beni significativi», nell’ambito dei lavori a cui è applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento, si deve avere riguardo all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.

È questa l’interpretazione autentica fornita dalla legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 19 della legge 205/2017, che non fa altro che confermare, in via normativa, quanto già affermato e chiarito dall’agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 12/E/2016.

In tale documento di prassi che, sostanzialmente, riporta le risposte fornite durante la trasmissione «Telefisco 2016», l’agenzia delle Entrate, premettendo che con propria circolare n. 71/E/2000 è già entrata nel merito della questione, chiarendo che per la determinazione del valore dei beni significativi «assume rilievo l’articolo 13 del Dpr 633/1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali» e che «come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 (c.d. beni significativi, ndA) deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata», ha ulteriormente approfondito la questione arrivando ad affermare che, per determinare se un componente e una parte staccata del bene significativo debba rientrare o meno nel valore dello stesso, occorre avere riguardo alla autonomia funzionale di detti componenti, rispetto al manufatto principale.

La legge di Bilancio 2018 non fa altro che arrivare, in via interpretativa, alla medesima conclusione stabilendo altresì che in merito al valore dei predetti beni significativi, deve essere assunto quello risultante «dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti», che, però, deve tenere conto «di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi» e, quindi, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la loro produzione. Tale valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

Prescrivendo che la fattura emessa deve indicare, oltre al servizio, anche i beni significativi che vengono forniti nell’ambito dell’intervento stesso, la norma fa salvo, comunque, ogni comportamento difforme tenuto fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, non essendo possibile, però, dare luogo a rimborsi nel caso di applicazione di aliquote Iva superiori a quelle che potevano essere applicate alla luce di questa interpretazione autentica.

Ricordando che per i beni significativi l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento può trovare applicazione solo fino a concorrenza della manodopera, mentre l’eventuale differenza è da assoggettare a Iva ordinaria, per quanto concerne, quindi, i componenti e le parti staccate del bene significativo, due sono le situazioni che si possono verificare: se tali beni risultano avere una propria autonomia funzionale, essi non seguiranno il trattamento dei beni significativi e, quindi, per loro troverà applicazione l’aliquota Iva agevolata a prescindere dal valore della manodopera; ove, invece, tali componenti e parti staccate non abbiano una propria autonomia funzionale, allora essi concorreranno alla determinazione del valore del bene significativo su cui, come si è detto, andrà applicata l’imposta con aliquota ordinaria per la parte di valore che eccede quello della manodopera.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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