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Beni strumentali nuovi, il credito d’imposta può «passare» al socio dell’impresa agricola

di Gian Paolo Tosoni

Con la ripresa pressoché totale dopo le chiusure causa la pandemia, le imprese agricole considerano anche l'ipotesi di effettuare nuovi investimenti in beni strumentali nuovi. È rimasto meno di un semestre per perfezionare l'acquisto ed usufruire del credito di imposta del 40% per i beni che hanno le caratteristiche di interconnessione in base all'allegato A della legge 232/2016. Qualora entro il 31 dicembre venga ordinato il bene strumentale nuovo con tanto di conferma d'ordine e venga corrisposto almeno il 20% del prezzo a titolo di acconto, la consegna del bene potrà avvenire entro il 30 giugno 2021. In verità il legislatore avrebbe ottime ragioni di prorogare almeno per un anno questa agevolazione tenuto conto che nel primo semestre si è verificato il blocco delle attività senza precedenti.

Il settore agricolo ha poi qualche difficoltà per smaltire il credito di imposta che dovrà essere utilizzato in compensazione orizzontale compensando imposte e contributi dovuti (Iva, Irpef, Ires, Irap, contributi previdenziali, assistenziali, premi Inail e Imu). Peraltro è venuta meno la proposta di emendamento al decreto Rilancio che prevedeva la opzione per la cessione a terzi anche di questo credito di imposta.Sotto questo profilo è interessante poter stabilire se il credito di imposta possa essere trasferito ai soci delle società di persone o delle srl trasparenti cosicché aumentano le opportunità di compensarlo.

La legge 160/2019 che lo ha istituito dispone che il credito di imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Ma l'attribuzione della quota al socio di società di persone non è una cessione ma una imputazione come avviene per le ritenute subite dalla società di persone.

L'agenzia delle Entrate già con risoluzione 120/E/2002 in presenza di un credito di imposta previsto per le Regioni del Mezzogiorno ebbe a precisare che l'imputazione ai soci delle società di persone doveva essere ammesso in quanto diversamente tali società sarebbero state penalizzate in confronto alla persone fisiche e società di capitali.

L'Agenzia è ritornata sul tema con la risposta all'interpello 85/2020, avente ancora per oggetto il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ma aventi la medesima natura del credito Industria 4.0, trattando la fattispecie dell'impresa familiare, questione analoga alle società di persone.

L'Agenzia ricorda che il reddito realizzato dal socio ha la medesima natura di quello della società e pertanto il beneficio del credito di imposta può legittimamente essere usufruito dal socio. Viene ricordata anche la risoluzione 163/E/2003 che chiarisce che la società indica in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo in tutto in parte ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Ribadisce l’Agenzia che l'attribuzione ai soci del credito maturato non configura una ipotesi di cessione del credito di imposta ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo.

Si ricorda che nel quadro RH della dichiarazione dei redditi è prevista la casella numero 10 nella quale il socio può indicare la quota di credito di imposta che gli ha attribuito la società.

L'Agenzia con la risoluzione 120/E/2002 ha precisato correttamente che il socio potrò compensare il credito soltanto dopo che lo abbia riportato nella dichiarazione dei redditi e più opportunamente dall'anno successivo. Nel particolare caso del credito di imposta sui beni strumentali l'imputazione ai soci dovrà avvenire anno per anno nella quota del quinto compensabile.