Controlli e liti

Beni nel trust revocabili: il creditore non si aggira

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di Angelo Busani

Il trust è un istituto “tipico” del nostro ordinamento. Quindi per stabilirne la validità non occorre vagliarne la «meritevolezza di tutela», caso per caso, come impone, per i contratti atipici, l’articolo 1322 del Codice civile. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 9637/2018, depositata il 19 aprile.

La Cassazione ha statuito che l’assoggettamento di determinati beni al vincolo derivante da un trust è da qualificare come atto a titolo gratuito ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria da parte dei creditori del soggetto apportante: quindi l’apporto al trust può essere revocato anche quando il soggetto avente causa del trasferimento non è consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo sufficiente dimostrare il pregiudizio e che il debitore, compiendo quell’atto, ne fosse consapevole.

La sentenza, dando conto del fatto che tutti i crediti vantati dall’attore dell’azione revocatoria erano di data anteriore rispetto a quella in cui il trust era stato istituito, afferma che il trust è un’operazione idonea «a costituire un patrimonio separato finalizzato ad uno scopo, analogamente a quanto avviene per il fondo patrimoniale» e che l’atto di apporto al trust ha la natura di atto gratuito in quanto i beni vincolati in trust vengono trasferiti al trustee senza il pagamento di alcun corrispettivo a favore del soggetto disponente.

Nella sentenza, inoltre, si statuisce che l’apporto dei beni in un trust è revocabile se si dimostra che lo scopo di questa operazione è sottrarre ai creditori i beni vincolati nel trust rendendoli apparentemente di titolarità di altri (e cioè del soggetto nominato quale trustee, nel caso del trust) ma in sostanza mantenendoli nella disponibilità del disponente. Dimostrazione ritenuta raggiunta, in questo caso, con la rilevazione del fatto che il disponente si era riservato di sostituire a suo piacimento sia il trustee che i beneficiari, in quanto «è chiaro che la conservazione di simili penetranti poteri in capo al conferente rappresenta qualcosa di ben più significativo rispetto alla semplice consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori».

La Cassazione, inoltre, afferma di non concordare con la sentenza del giudice d’appello, impugnata in sede di legittimità, secondo la quale il trust sarebbe un “contratto atipico”, la cui meritevolezza di tutela (articolo 1322 del Codice civile) andrebbe pertanto valutata caso per caso al fine di stabilirne la validità (se, infatti, fosse dichiarata l’invalidità del trust perché ritenuto immeritevole di tutela, i beni apportati nel trust dovrebbero considerarsi come mai usciti dalla sfera giuridica del disponente e mai entrati nella sfera giuridica del trustee).

Nella sentenza 9637/2018 si afferma infatti che il trust è un istituto di per sé meritevole di tutela (e, quindi, un istituto “tipico” del nostro ordinamento) in quanto la valutazione di tale meritevolezza è stata compiuta, una volta per tutte, dal nostro legislatore mediante la legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ratifica la «Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento» adottata all’Aja il 1° luglio 1985: infatti, riconoscendo piena validità alla Convenzione dell’Aja, il legislatore italiano «ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto» del trust, «per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto» (qui la Cassazione peraltro dimentica che il trust non è un contratto) «risponda al giudizio» di meritevolezza di tutela prescritto dall’articolo 1322 del Codice civile.

Cassazione, ordinanza 9637/2018

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