Imposte

Beni del trust tassati al trasferimento

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di Massimo Romeo

La segregazione di beni in un trust non determina un trasferimento di ricchezza all’atto della sua costituzione in quanto il presupposto è assimilabile a quello che caratterizza l’imposta di donazione ovvero il reale trasferimento di beni e diritti e quindi il reale arricchimento dei beneficiari. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp Milano n. 6200/2017 del 2 novembre che si allinea ad altra giurisprudenza di merito e alla più recente di legittimità.

La vicenda riguardava dei trasferimenti di consistenze patrimoniali in un trust istituito oltreconfine che l’ufficio provvedeva a liquidare come liberalità indirette effettuate da persona residente in Italia sostenendo che l’istituto del trust, per gli elementi che lo caratterizzano, vada annoverato fra i vincoli di destinazione e che pertanto l’imposta, come per le donazioni, sia dovuta dal momento della segregazione del patrimonio; nel caso di specie risultava dovuta, ai sensi dell’articolo 56-bis Dlgs 346/1990, nella misura massima dell’8% non potendosi riconoscere alcuna franchigia in assenza di rapporti di parentela tra il disponente e i beneficiari finali individuati nell’atto istitutivo del trust. Il ricorrente ( trustee), fra i vari motivi di ricorso, eccepiva l’errata applicazione della norma evocata in assenza dei presupposti (residenza in Italia dei beneficiario e dichiarazione dello stesso in ordine alla liberalità non formale disposta in suo favore). L’ufficio, dal canto suo, richiamandosi ai principi posti dall’articolo 2 del Dl 262/2006, ribadiva che il vincolo di destinazione costituisce autonomo presupposto dell’imposta di donazione, che ai fini della sua applicazione rileva soltanto la residenza in Italia del donante e non anche quella del beneficiano , che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero e che il soggetto interessato a rendere la dichiarazione richiesta per l’accertamento di liberalità non formali può essere qualunque soggetto interessato alla costituzione del vincolo di destinazione e non solo il beneficiario. Il Collegio meneghino riconosce l’oscillazione della giurisprudenza sul tema e che non vi è certezza, in assenza di norme specifiche, se l’imposta di donazione sui beni conferiti in trust debba essere corrisposta nella fase iniziale, quando i beni passano dal disponente al trustee, oppure in fase finale, quando il trustee li trasferisce ai beneficiari.

Certa giurisprudenza, a cui la Commissione ritiene di non aderire, si è allineata alla prassi dell’amministrazione finanziaria (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008) effettuando un’equiparazione all’imposta di donazione da applicare in sede di costituzione del trust perché afferente al solo vincolo di destinazione, collegando in tal modo la capacità contributiva non a un arricchimento ma alla mera creazione del vincolo. I giudici, nell’accogliere il ricorso, ritengono di non discostarsi dalla più recente giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 21614/2016) che ha espresso il principio di diritto in base al quale il presupposto dell’imposta di donazione rimane quello del reale trasferimento di beni e diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari così come stabilito dall’articolo 1 del Dlgs 346/90.

La sentenza della Ctp Milano n. 6200/2017

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