Contabilità

Bialnci, nota integrativa al test dei nuovi dati

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di Franco Roscini Vitali

Nota integrativa dei bilanci 2016 in molti casi da riscrivere. Il documento più complesso del bilancio è la nota integrativa che, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 139/15, vede il debutto di nuove informazioni ed è, inoltre, interessata dalle novità relative a principi generali e criteri di valutazione.

Sono escluse dall’obbligo le microimprese se, in calce allo stato patrimoniale , riportano le informazioni relative a impegni e rapporti con gli amministratori. Innanzitutto, il nuovo articolo 2427 del Codice civile che detta il contenuto della nota integrativa precisa che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi: obbligo già anticipato dal principio contabile Oic 12 nella versione revisionata nel 2014.

Imprese e professionisti devono prestare attenzione quando utilizzano la prassi di intervenire direttamente sulle note redatte fino ai bilanci 2015: alcuni cambiamenti, come l’eliminazione della possibilità di iscrivere nell’attivo le spese di pubblicità, comportano cambiamenti anche formali nella titolazione dei paragrafi.

Cambiamenti sostanziali riguardano l’illustrazione delle voci che, fino ai bilanci 2015, costituivano i conti d’ordine, ora soppressi. Infatti, il nuovo numero 9 dell’articolo 2427 richiede un’informazione più completa relativa, oltre che a impegni e garanzie, alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale che riguardano situazioni nelle quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è iscritto nello stato patrimoniale un Fondo per rischi e oneri, ma deve essere fornita adeguata informativa.

Questi obblighi riguardano anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che devono illustrare anche gli impegni relativi a beni in leasing: infatti, per queste imprese non è prevista la redazione del prospetto dei beni detenuti a tale titolo.

Il successivo numero 13 prevede le informazioni riguardanti importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali che sono particolarmente rilevanti data l’eliminazione della parte straordinaria del conto economico: inoltre, lo saranno anche ai fini fiscali, per esempio nell’ipotesi in cui sarà operata una variazione per rendere irrilevanti ai fini Irap le plusvalenze da trasferimenti di azienda o rami d’azienda.

Anche questo obbligo si estende alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che, sino ai bilanci 2015, non illustravano nella nota integrativa i componenti straordinari.

Ampliata, per tutte le imprese, l’informativa dei rapporti con amministratori e sindaci che comprende eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando tasso d’interesse, principali condizioni, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Nella nota integrativa, poi, debuttano le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Si tratta di un ampliamento della previsione, sino ai bilanci 2015, contenuta nell’articolo 2428 relativo alla relazione sulla gestione, nel quale è abrogato il n. 5: pertanto, l’informativa “trasloca” nella nota integrativa, che è parte integrante del bilancio, e questo comporta per sindaci e revisori una maggiore responsabilità di controllo. I fatti in questione, come precisa il principio Oic 29, sono quelli “nuovi” che riguardano situazioni non in essere alla data di riferimento del bilancio (per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti intervenuti dopo il 31 dicembre).

Queste informazioni riguardano anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata che, sino ai bilanci 2015, non erano obbligate perché generalmente esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Per le imprese che detengono strumenti finanziari derivati l’articolo 2427-bis impone ulteriori informazioni relative al fair value degli stessi e alle relative modalità di valutazione. Inoltre, devono essere fornite le informazioni relative alle modalità di contabilizzazione delle variazioni di fair value, se imputate a conto economico o a patrimonio netto.

Infine, la nota integrativa è interessata anche dalle novità relative all’illustrazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.

Gli esempi

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