Bilanci, una chance in più sui costi che ribalta le regole della competenza
L’estensione alle imprese che applicano i principi Oic delle regole fiscali sull’imputazione a periodo dei componenti reddituali ( come anticipato dal Quotidiano del Fisco di ieri ), già previste per quelle Ias adopter, genera conseguenze importanti, e a volte inaspettate, di cui è opportuno tenere conto in sede di redazione della dichiarazione riferita al 2016 da presentare entro il prossimo 31 ottobre.
Un punto da considerare con attenzione, perché ribalta regole applicate da decenni, deriva dalla disapplicazione dei tradizionali requisiti di certezza e determinabilità oggettiva previsti dall’articolo 109 del Tuir. Non tanto perché faccia assumere rilevanza anche ai costi incerti ( il Dm fa salve le regole fiscali sull’indeducibilità degli accantonamenti ), quanto perché dovrebbe consentire (in materia fiscale il condizionale è sempre d’obbligo) la deduzione immediata di costi di competenza di un anno, che diventano «certi» nei primi mesi di quello successivo. Costi che i principi contabili (italiani o internazionali) richiedono di iscrivere nel bilancio precedente e che sono dunque ora deducibili per competenza in forza della «derivazione rafforzata». I casi che vengono alla mente sono tanti ed estremamente diffusi nella prassi delle imprese. Oltre a indennizzi per danni derivanti da transazioni o sentenze, si può pensare ai rimborsi assicurativi definiti dopo il 31 dicembre oppure ad accordo collettivi che riconoscono ai dipendenti, nei primi mesi dell’anno, un premio o una integrazione una tantum a valere sulle retribuzioni dell’esercizio precedente.
Lo stesso per l’importo dei costi di utenze, premi assicurativi, Mbo dei dirigenti e simili che vengono quantificati in base ad elementi noti solo dopo la chiusura dell’esercizio. O ancora, per le rettifiche di costi e di ricavi di un dato esercizio generate da resi, sconti, abbuoni o penalità definite dopo il 31 dicembre, ma prima della data di redazione del bilancio.
Tutti importi che, in quanto iscritti per competenza nel bilancio, assumono ora piena rilevanza fiscale.
Questa novità ribalta, come detto, regole che sembravano scolpite sulla pietra (che imponevano di recuperare a tassazione il costo nell’anno di competenza e di dedurlo l’anno successivo; si veda la risoluzione 9/167 del 1981): si rende dunque opportuno un tempestivo intervento ufficiale che confermi la correttezza e l’esatta portata della nuova interpretazione.