Contabilità

Bilanci, costi di pubblicità e ricerca con consenso dei sindaci

di Franco Roscini Vitali

Bilanci 2016 al test dei controlli di sindaci e revisori. Terminata la redazione dei rendiconti bilanci relativi all'esercizio 2016, redatti in base alle nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo 139/15, il controllo passa a sindaci e revisori.

Per la verità si tratta di controlli diversi, perché se al collegio sindacale è demandata soltanto la funzione di vigilanza sull'amministrazione e non anche la revisione legale, i sindaci sono chiamati a svolgere sul bilancio di esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto: al collegio spetta esclusivamente un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità.

Infatti, i doveri del collegio sindacale, previsti nell'articolo 2403 del Codice civile, comprendono vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento: quest'ultimo aspetto non deve essere sottovalutato perché riguarda anche la capacità della società di rispettare e applicare le nuove disposizioni relative alla redazione del bilancio.

Invece, al revisore legale compete una verifica analitica delle principali voci, sia sotto il profilo della rispondenza alla contabilità, sia sotto il profilo dell'applicazione delle regole di redazione. In tal senso si esprimono anche le Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec).

Ovviamente, se al collegio sindacale è demandata anche l'attività di revisione le due diverse tipologie di controlli si sommano.

Controlli dei sindaci

Il divieto di iscrivere nell'attivo i costi di pubblicità e di ricerca coinvolge i sindaci, in particolare, per quanto riguarda quelli in corso di ammortamento che devono essere eliminati: tuttavia, se rispettano i requisiti contenuti nel principio contabile Oic 24, possono essere riclassificati, rispettivamente, tra i costi di impianto e ampliamento e tra quelli di sviluppo per i quali necessita comunque il consenso del collegio sindacale. Si noti che la norma richiede il “consenso” non il “parere”. È opportuno che i sindaci, prima di dare il consenso, analizzino attentamente le stringenti condizioni richieste dall'Oic 24 che fanno riferimento anche ai piani economici della società: questo, sia per la riclassificazione dei costi di pubblicità e ricerca già iscritti in bilancio, sia per l'iscrizione dei nuovi costi di impianto/ampliamento e di sviluppo.

Altro consenso è richiesto per l'iscrizione nell'attivo dell'avviamento: in questo caso le nuove disposizioni si applicano agli avviamenti iscritti dal 2016, mentre quelli già in bilancio seguono le regole precedenti.

Per quanto riguarda l'abolizione dell'area straordinaria del conto economico, il controllo dei sindaci riguarda il generale rispetto dello schema di legge, così come per lo stato patrimoniale: come precisano le Norme del Cndcec, si tratta di un controllo sintetico complessivo, volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto.

Medesimo discorso per quanto riguarda il rendiconto finanziario, nel caso la società lo rediga.

Più impegnativo è il controllo sul contenuto della nota integrativa, in particolare per quanto riguarda alcune informazioni che coinvolgono anche l'attività dei sindaci.

L'attenzione del collegio dovrebbe essere focalizzata, per esempio, sulle informazioni relative a operazioni con parti correlate, accordi fuori bilancio, impegni, compensi e rapporti con gli amministratori, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio: si tratta di situazioni che, direttamente o indirettamente, coinvolgono anche l'attività e le responsabilità del collegio sindacale.

Impegnativo potrebbe essere il controllo sulla documentazione a supporto della contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati. Premesso che il controllo dei derivati, dal punto di vista contabile, è di competenza del revisore, il collegio sindacale dovrebbe verificare, in particolare, l'esistenza della policy aziendale: gli amministratori dovrebbero formalizzare e approvare, nel corso dei Consigli di amministrazione ai quale partecipano i sindaci, le strategie e le politiche aziendali di gestione dei rischi.

Anche per la valutazione di crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato, che tuttavia riguarda limitate situazioni, il controllo del collegio sindacale non si estende agli aspetti contabili, ma riguarda soltanto il generale rispetto della norma di legge.

La società Alfa ha contabilizzato nel bilancio 2014 costi di pubblicità per 100mila euro, stimando un ammortamento in 5 esercizi. Al 1° gennaio 2016, pertanto, risultano iscritti costi per 60 mila euro da ammortizzare. I costi non soddisfano i requisiti previsti dall’Oic 24 per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, perché non può esserne dimostrata l'utilità futura, ovvero il rapporto causa-effetto e, di conseguenza, la correlazione con i benefici futuri. Il collegio sindacale non dà il consenso alla riclassificazione dei costi di pubblicità tra quelli di impianto e ampliamento: gli amministratori li eliminano con imputazione della parte residua nel patrimonio netto in diminuzione degli utili portati a nuovo; il revisore controlla la corretta contabilizzazione

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