Contabilità

Bilanci, eventi eccezionali riclassificati in nota integrativa

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di Alessandro Germani

L'eliminazione dell’area straordinaria introdotta dal Dlgs 139/15 per i bilanci delle società Oic adopter dal 2016 va coniugata con la nuova versione del punto 13 dell’articolo 2427 del Codice civile sul contenuto della nota integrativa, per le implicazioni che può determinare e l’approccio che può suggerire nella redazione della relazione sulla gestione.

La versione previgente del punto 13 prevedeva l’indicazione delle composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” quando il loro ammontare fosse apprezzabile. Oggi, con l’eliminazione dell’area straordinaria che equipara gli Oic adopter ai soggetti Ias, prevede che al numero 13 vadano indicati l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Ad una prima lettura parrebbe, quindi, che l’area straordinaria sussista in qualche modo per la necessità di individuare costi e ricavi di entità o incidenza eccezionale. Un esame più approfondito suggerisce invece una lettura differente. Infatti, la presenza dell’area straordinaria serviva in passato a segmentare ciò che non fosse attinente all’attività ordinaria dell’impresa. Vi erano ricompresi, fra gli altri, gli effetti di ristrutturazioni aziendali o di operazioni straordinarie, le sopravvenienze attive e passive da fatti naturali o estranei alla gestione dell’impresa, i componenti di reddito di esercizi precedenti spesso legati ad errori. La nuova versione dell’Oic 12 a seguito delle modifiche del Dlgs 139/15 chiarisce che il punto 13 della nota integrativa risponde allo scopo «di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio€, non sono ripetibili nel tempo». Gli esempi del principio contabile sono i picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, le cessioni di attività immobilizzate, le ristrutturazioni aziendali e le operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc).

Pertanto il nuovo ruolo del punto 13 della nota integrativa risulta ben diverso da quello della vecchia area straordinaria. Adesso l’attenzione è posta su costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali che possono condizionare il risultato dell’esercizio e dei quali deve essere fornita adeguata informazione in nota integrativa.

Appurato ciò, va osservato che la presenza di tali eventi è in grado di condizionare fortemente il bilancio d’esercizio e, conseguentemente, i risultati dell’analisi di bilancio e degli indici che trovano spazio nella relazione sulla gestione. Ciò suggerisce dunque, in presenza di tali fatti di rilievo, di prevedere nella sezione della relazione destinata alla riclassificazione del conto economico, la predisposizione di una versione “adjusted”, ovvero che escluda tali elementi non ripetibili e consenta di rappresentare il risultato nell’ipotesi in cui questi eventi (rari e di fatto irripetibili) non vi fossero stati. Sotto questo profilo l’Oic 12 effettua una serie di esempi calzanti, ricomprendenti anche l’ipotesi di operazioni straordinarie o di ristrutturazione. Ma, a titolo esemplificativo, anche una rilevante perdita su crediti derivante da una procedura concorsuale di un importante cliente o un’attività straordinaria di “pulizia” dei crediti potrebbero comportare costi di entità eccezionale e comunque non ripetibili nel tempo, perché legati a circostanze uniche.

In casi come questi il naturale peggioramento dei margini di conto economico – primo fra tutti l’Ebitda – suggerirebbe di produrre alcuni indicatori “adjusted”, in grado quindi di rappresentare l’andamento della gestione senza considerare gli eventi non ripetibili. Questa esigenza appare ancor più avvertita se l’azienda ricorre a finanziatori terzi (banche, fondi di investimento) e in presenza di covenants finanziari.

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