Contabilità

Bilanci, per il consolidato verifica sulle soglie più alte di attivi e ricavi

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi


I soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato 2016 devono fare i conti con gli impatti delle numerose novità introdotte dal Dlgs 139/2015 . Quest’ultimo, infatti, ha realizzato un importante aggiornamento della disciplina del bilancio consolidato contenuta nel Dlgs 127/1991. Ed è stato aggiornato il principio contabile Oic 17 per tenere conto di tali novità.

Casi di esonero ed esclusione
Tra le modifiche, applicabili ai bilanci relativi agli esercizi con inizio a partire dal 1° gennaio 2016, particolare rilevanza assumono quelle relative ai casi di esonero e di esclusione. Il Dlgs 139/2015, infatti, innalza le soglie per l’individuazione dei gruppi di ridotte dimensioni che non sono soggetti all’obbligo di redazione del bilancio consolidato. In particolare, il limite relativo agli attivi è stato incrementato da 17.500.000 a 20 milioni di euro, mentre quello relativo ai ricavi passa da 35 milioni a 40 milioni di euro per quanto riguarda il totale dei ricavi. Immutato, invece, il numero dei 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Tali soglie non interessano, invece, i gruppi comprendenti «enti di interesse pubblico ovvero «enti sottoposti al regime intermedio», ai sensi degli articoli 16 e 19-bis del Dlgs 39/2010, che sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato anche se non superano i suddetti limiti.
In merito all’area di consolidamento, inoltre, la normativa precisa che l’esclusione delle imprese controllate a causa dell’impossibilità di ottenere le informazioni necessarie tempestivamente o senza costi sproporzionati può verificarsi solo «in casi eccezionali».

Data di riferimento per il consolidamento
Ai fini della prima inclusione di una controllata nel consolidato, viene riconosciuto a livello normativo il riferimento al patrimonio della controllata in essere alla «data di acquisizione», già raccomandato dalla precedente versione dello Oic 17, in aggiunta alla data in cui l’impresa è inserita per la prima volta nel consolidato, cioè alla data di chiusura del primo bilancio consolidato che include la controllata.

Differenza positiva di consolidamento
Altra modifica della tecnica di consolidamento riguarda la contabilizzazione del cosiddetto cattivo affare, circostanza in cui si riscontra una differenza da annullamento positiva (costo di acquisizione superiore al patrimonio netto contabile acquisito) non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e sull’avviamento. In base alle nuove regole, è stata eliminata la possibilità di imputare tale differenza a detrazione della riserva di consolidamento divenendo obbligatoria l’imputazione integrale a conto economico.

Principio di rilevanza
Come per la redazione del bilancio di esercizio, è introdotto il principio della rilevanza, precedentemente disciplinato solo dai documenti Oic. Nel caso del consolidato, però, tale principio è esteso non solo alla rilevazione, valutazione, presentazione e informativa del bilancio ma anche alla procedura stessa di consolidamento. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di non elidere – se irrilevanti - crediti, debiti, ricavi e costi relativi ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento.

Contenuto e struttura del bilancio
Le struttura dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, oltre alle modifiche apportate agli schemi del bilancio di esercizio (ad esempio l’eliminazione delle spese di pubblicità e dell’area straordinaria del conto economico), subisce delle modiche specifiche quale, ad esempio, l’eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali «differenza da consolidamento» a cui veniva attribuita la differenza da annullamento positiva.
Per quanto riguarda il contenuto del bilancio consolidato, come per il bilancio di esercizio, è stato incluso il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori costitutivi del bilancio consolidato.
Infine, anche il contenuto della nota integrativa è stato significativamente ampliato.

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