Contabilità

Bilanci, le «poste» straordinarie aiutano le società in bilico

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nonostante la disciplina delle società di comodo non sia cambiata, quest’anno i contribuenti potrebbero veder cambiare, in meglio o in peggio, la propria posizione per via delle ricadute fiscali di alcune regole contabili introdotte dal Dlgs 139/2015. Questo decreto introduce delle modifiche civilistiche agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione che hanno effetti fiscali nell’ambito di quelle norme di natura tributaria, come quella sulle società di comodo, che rinviano espressamente alla classificazione e al contenuto delle voci di bilancio; le novità introdotte impattano sia sul test di operatività sia sul Mol positivo, che comporta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

L’eliminazione dell’area straordinaria

Una prima novità, che impatta sui calcoli e sulle valutazioni degli operatori alle prese con la disciplina sulle società di comodo, è rappresentata dalla soppressione della sezione straordinaria del conto economico e dalla conseguente riallocazione di gran parte delle relative componenti positive e negative nel valore e nei costi della produzione.

L’articolo 30 della legge 724/1994, infatti, utilizza come parametri di riferimento i componenti positivi e negativi delle voci A e B del conto economico.

Tra gli importi da considerare per verificare se sussiste l’operatività, ci sono i proventi risultanti dalla voce A5) dello schema di conto economico, nella quale ora confluiscono anche i componenti straordinari.

Pertanto, diventano rilevanti anche quei componenti che in precedenza erano esclusi in quanto classificati nell’area straordinaria (ad eccezione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dal trasferimento di aziende o di rami di azienda).

Le società interessate dalla disciplina, quindi, potrebbero trarne un vantaggio in quanto potrebbe verificarsi un aumento dell’ammontare complessivo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini del superamento del test di vitalità.

L’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico ha importanti impatti anche con riferimento alla disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica in presenza di Mol positivo.

Ci si riferisce, in particolare, ai soli proventi e oneri precedentemente classificati nelle abrogate voci E20 ed E21 che ora trovano collocazione, rispettivamente, nell’area A e B, rilevando, così, ai fini della determinazione del margine operativo lordo (fatta eccezione di quelli derivanti da trasferimenti di aziende).

La riclassifica dei componenti straordinari può dunque, per effetto del miglioramento o del peggioramento del Mol, consentire o meno la disapplicazione del regime previsto per le società di comodo.

Stralcio della ricerca e pubblicità

Ulteriori ricadute derivano dal divieto di iscrivere all’attivo del bilancio 2016 i nuovi costi sostenuti per la pubblicità e per la ricerca, nonché dall’obbligo di stornare quelli capitalizzati in precedenti esercizi.

L’eliminazione di tali immobilizzazioni dall’attivo dello stato patrimoniale consente alle società di trarne un vantaggio in quanto si assiste alla riduzione dell’ammontare sia dei ricavi presunti rilevanti ai fini del test di vitalità sia del reddito presunto da determinare nel caso in cui i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti.

La regola contabile in esame, invece, è irrilevante ai fini della determinazione del Mol.

L’attualizzazione

Anche il nuovo obbligo di tener conto, nella valutazione dei crediti e dei debiti, del fattore temporale può avere delle ricadute fiscali, in quanto, comporta per le poste commerciali la riduzione dei ricavi o dei costi al fine di scorporare la componente finanziaria.

Ai fini del test di operatività e del Mol, pertanto, occorre caso per caso valutare gli eventuali effetti di tale modalità di contabilizzazione che prevede la sostituzione di una parte di costi e ricavi caratteristici con interessi passivi e interessi attivi.

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