Contabilità

Bilanci alla stretta finale per la scelta sul rinvio

di Giuseppe Carinci e Barbara Zanardi

Entro il 31 marzo gli amministratori devono deliberare l’approvazione del progetto di bilancio o, in alternativa, il differimento del termine che, quest’anno, può trovare giustificazione nell’entrata in vigore delle nuove regole di redazione del bilancio introdotte dal Dlgs 139/2015. Il termine diventa il 15 aprile, nel caso di società prive del collegio sindacale. Chi sceglie il differimento deve tenere presente i conseguenti oneri informativi, in sede di redazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa, nonché i relativi riflessi fiscali, in sede di versamento delle imposte.

Previsioni civilistiche e statutarie

Le disposizioni civilistiche prevedono che, ordinariamente, il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’articolo 2364 del codice civile stabilisce, tuttavia, che lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato (proroga sistematica) ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (proroga occasionale).

Le due condizioni non devono necessariamente essere compresenti, ma possono essere alternative tra loro.

Con riferimento alla proroga occasionale, lo statuto non deve necessariamente contenere un’elencazione analitica e specifica delle fattispecie che giustificano il differimento, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali circostanze, la cui sussistenza in concreto dovrà essere individuata caso per caso dagli amministratori.

Secondo quanto indicato dal Cndcec nel comunicato del 16 gennaio 2017, l’applicazione delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015, può rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci.

Gli amministratori devono dare informazioni

La deroga al termine ordinario di approvazione del bilancio deve essere deliberata dagli amministratori tramite un verbale di differimento redatto entro il termine in cui il bilancio deve essere comunicato al collegio sindacale o all’incaricato della revisione legale.

Gli amministratori, in entrambi i casi di proroga, devono segnalare le cause della dilazione nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio.

Più in particolare, nell’ipotesi di redazione del bilancio consolidato agli amministratori non è richiesto di motivare la propria decisione, mentre il differimento legato a particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società deve essere illustrato e motivato.

Nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata), l’indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.

La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di 120 giorni non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli amministratori verso la società.

Il differimento è anche fiscale

Il differimento del termine di approvazione del bilancio, inoltre, influisce sulla data di scadenza dei versamenti delle imposte comportandone il loro differimento.

Da quest’anno, il pagamento delle imposte è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre, per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 120 giorni il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione di bilancio. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il termine ultimo di 180 giorni (ovvero il 29 giugno 2017) il versamento va comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

In entrambi i casi, la società non deve provvedere a versare la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, i soggetti che approveranno il bilancio il 20 giugno 2017 verseranno il saldo Ires e Irap entro il 31 luglio 2017 (ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio).

I nodi della scadenza

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