Controlli e liti

Black list, niente raddoppio dei termini prima del 2009

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di Roberto Bianchi

Il raddoppio dei termini ordinari afferenti i redditi scaturenti da attività possedute in un paese considerato black list rileva esclusivamente in riferimento alle infrazioni compiute nelle annualità susseguenti al 2009, periodo nel quale è stata immessa la disciplina che ha disciplinato la duplicazione delle scadenze per tali fattispecie ( articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009 ). La disposizione, pertanto, non è soggetta a una attuazione retroattiva, non disciplinata in alcun modo dalla norma. A tale conclusione è giunta la sentenza 4350/18/2017 della Ctp Milano .

La controversia scaturisce dalla contestazione di un atto di accertamento, finalizzato a recuperare a tassazione ulteriori redditi scaturenti dalla detenzione di attività finanziarie in una nazione considerata a fiscalità privilegiata. L’anno d’imposta sottoposto a rettifica era il 2006 sebbene l’accertamento fosse stato emanato solo nel 2015. L’amministrazione finanziaria ha affermato la validità della propria condotta, sulla base di quanto disposto dal comma 2-ter dell’articolo 12 del Dl 78/2009, in merito al quale, relativamente alle violazioni afferenti il monitoraggio fiscale per somme detenute in paesi considerati paradisi fiscali, i termini d’accertamento vengono raddoppiati. La tesi sostenuta dall’ufficio, tuttavia, non ha convinto i giudici meneghini i quali, rilevando la tardività della notifica dell’atto dell’accertamento, hanno accolto il ricorso del contribuente in quanto, il raddoppio dei termini introdotto da una decreto legge del 2009, non era nella possibilità di interessare annualità antecedenti in relazione all’emanazione della disciplina medesima.

Analogo principio è stato difatti più volte sostenuto in ulteriori pronunce di merito, tra le quali possiamo menzionare le sentenze 100/02/2016 della Ctp Mantova e 4860/06/2016 della Ctr Lombardia la quale ha affermato che l’articolo 3 dello Statuto del contribuente vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti e che avendo tale disposizione carattere generale la stessa, non può essere derogata dall’articolo 12, commi 2-bis e ter del Dl 78/2009 in mancanza di una precisa ed espressa volutas legis e, di conseguenza, la disposizione menzionata sul raddoppio dei termini afferente le verifiche tributarie non può che operare per il futuro.

L’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009, prevede una presunzione di imponibilità per le attività possedute in Stati black list. La disciplina di cui si discute è stata introdotta nell’ordinamento esclusivamente nel luglio del 2009 e, in particolare, i commi 2-bis e 2-ter, nemmeno presenti nella nativa formulazione dell’articolo 12, sono stati inseriti dall’articolo 1, comma 3, del Dl 194/2009. Rappresenta principio generale dell’ordinamento quello in funzione del quale «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo» (articolo 11 delle preleggi del Codice civile). In ambito tributario l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente dispone che «disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo».

Tuttavia, dall’entrata in vigore dell’articolo 12 del Dl 78/2009, l’agenzia delle Entrate ha attribuito a questa prescrizione natura procedimentale e pertanto efficacia retroattiva. Ciò nonostante, inversamente all’assunto dell’Ufficio, come osservato dalla stessa giurisprudenza (Ctr Lombardia 3878/20/2014), poiché «l’articolo 12 del Dl 78/2009 (...) stabilisce una presunzione legale di evasione, con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente» faticosamente può essere considerata una «disposizione meramente procedurale e non anche di natura sostanziale». Difatti, il comma 2 dell’articolo 12, «contrapponendo alla presunzione di redditività la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria», ha natura «di disposizione sulla prova» e in quanto tale ha «natura più sostanziale che procedimentale» (Ctp Milano 4753/12/2014).

La giurisprudenza di legittimità, in altra ottica, definisce come sostanziale la norma tributaria contenente disposizioni «per la determinazione del reddito» e l’articolo 12 del Dl 78/2009 inserisce chiaramente un principio di determinazione di “nuova” base imponibile ai fini della sua tassazione.

Pertanto il postulato della tutela dell’affidamento del contribuente ( articolo 10 della legge 212/2000 ) e inoltre il diritto di difesa all’articolo 24 della Costituzione, sono rappresentativi di un sistema orientato a facilitare la certezza dei rapporti giuridici. Pertanto, se il contribuente non è in grado di precostituirsi la prova, se non in forza del sistema normativo vigente al momento in cui la casistica si definisce, non può essere applicata retroattivamente a suo svantaggio la previsione di allargamento dei termini per l’esercizio dei poteri impositivi da contrastarsi con siffatta prova.

Ctp Milano, sentenza 4350/18/2017

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