Controlli e liti

Black list, la presunzione di redditività non è retroattiva

di Francesco Avella

Non è retroattiva la presunzione di redditività delle attività occultate in Paesi black list. È quanto stabilito dalla sentenza 579/04/2017 della Ctp Padova .

Secondo l’articolo 12 del Dl 78/2009, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Tale presunzione, introdotta nel 2009 dal Dl 78, ha modificato in maniera rilevante lo scenario giuridico di riferimento, andando ad invertire l’onere della prova per quanto concerne la dimostrazione della natura e provenienza delle somme occultate in paesi black list.

Ad avviso della Ctp Padova, l’articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009 ha natura sostanziale – in quanto «introduce una presunzione legale relativa» che «incide in modo rilevante nei rapporti tra contribuente e amministrazione Finanziaria e coinvolg[e] in modo diretto l’istituto dell’onere della prova» – e pertanto non può avere efficacia retroattiva; non può, in altri termini, trovare applicazione per annualità antecedenti alla sua entrata in vigore. Una sua efficacia retroattiva sarebbe stata possibile soltanto se il Dl 78/2009 avesse contenuto una specifica disposizione in tal senso, che tuttavia non è rinvenibile nel corpo normativo e, pertanto, fa assumere piena rilevanza all’articolo 3 dello Statuto del contribuente che ha codificato in materia fiscale il principio generale dell’irretroattività. La Commissione di primo grado ha riconosciuto, così, le ragioni del contribuente (difeso dall’avvocato Alessandro Marangoni).

Tale conclusione è peraltro in linea con la giurisprudenza finora del tutto dominante: da ultimo si veda, ad esempio, la sentenza 2188/2/2017 della Ctr Lombardia , che esprime conclusioni del tutto analoghe.

Sia la Ctp Padova sia la Ctr Lombardia riguardano periodi d’imposta anteriori al 2009: il 2007 e 2008 la prima; e il 2005 la seconda. Sarà interessante in questo senso scoprire quale posizione prenderanno le Commissioni tributarie in ordine ad eventuali avvisi di accertamento riguardanti, invece, proprio il periodo d’imposta 2009, cioè l’annualità nel corso della quale il Dl 78/2009 è entrato in vigore.

Nella gran parte delle ricostruzioni giuridiche su cui viene fondata la conclusione circa l’irretroattività dell’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009, infatti, si fa ampio richiamo dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente, che letteralmente prevede che «le disposizione tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Ebbene, poiché l’articolo 12, comma 2 incide certamente su un tributo periodico, quale è l’Irpef, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente esso dovrebbe applicarsi solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore e, cioè, dal 2010. Anche per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009, pertanto, dovrebbe valere il principio di irretroattività e dunque la inapplicabilità della presunzione legale relativa di cui all’articolo 12, comma 2, del Dl 78/2009.

Ctp Padova, sentenza 579/04/2017

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