Blindato il segreto industriale
Rafforzata la protezione del know how. Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera definitivo, nell’inerzia del Parlamento, al decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria sulla tutela delle informazioni ed esperienze aziendali. In campo un pacchetto di sanzioni sia penali sia amministrative, ma non solo: spazio a rimedi cautelari e risarcitori anche in rapporto al pregiudizio morale subito. E poi, sequestro e confisca, possibilità di distruzione e ritiro dal mercato in caso di accertamento giudiziale dell’illiceità dell’uso. In questo senso, a venire modificato è il Codice della proprietà industriale.
Il provvedimento inquadra, sin dalla nuova terminologia utilizzata, una diversa e più estesa area di intervento, sostituendo alla nozione di «informazioni aziendali riservate», quella di «segreti commerciali». E, ad assumere rilevanza sono anche condotte colpose che in precedenza non erano prese in considerazione dal legislatore, ma che, adesso, richiedono una maggiore attenzione soprattutto perchè la loro specificazione contribuisce a ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite.
È il caso, per esempio, delle condotte per le quali, al momento dell’acquisizione, utilizzazione o rivelazione dei segreti commerciali, il soggetto era già a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le informazioni erano state ottenute direttamente o indirettamente da un terzo che le impiegava o rivelava in maniera illecita.
Oltre che misure che rendono possibile “coprire” i segreti industriali nello svolgimento di un procedimento giudiziario, il decreto ammette, su richiesta di parte, l’adozione di un canale alternativo alle misure cautelari, come il pagamento di un indennizzo che deve comunque essere adeguato in rapporto al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione della misura: l’importo liquidato non deve cioè superare quanto si sarebbe dovuto versare per l’utilizzo legittimo del bene oggetto del segreto commerciale.
Quanto alle disposizioni penali, l’articolo 388 viene integrato con la previsione che anche chi aggira l’esecuzione di un provvedimento di inibizione o correzione emesso dal giudice a tutela dei diritti di proprietà industriale è responsabile del delitto di «mancanza esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice». Allo stesso modo è punito chi trasgredisce l’ordine di riservatezza adottato dal giudice nel corso di procedimenti sui diritti di proprietà industriale.
Riscritto poi l’articolo 623, allineando la terminologia penale alla nozione civilistica di segreto commerciale; la norma reprime il comportamento di chi acquisisce in maniera abusiva segreti commerciali per rivelarli o utilizzarli a proprio, o di altri, vantaggio.
La norma penale sanziona poi in maniera severa gli hackers informatici, prevedendo un aggravio di pena se il fatto criminale è stato commesso attraverso strumenti informatici.