Controlli e liti

Blocco delle compensazioni verso il primo test su Iva e acconti

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di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Debutterà con le liquidazioni Iva e con gli acconti d’imposta di novembre la stretta sulle compensazioni stabilita dalla legge di Bilancio 2018, per la quale l’agenzia delle Entrate ha appena fornito le istruzioni operative, con il provvedimento n.195385 del 28 agosto: il 29 ottobre scatterà il giro di vite sulle compensazioni che presentano profili di rischio e che potranno quindi essere «congelate» per 30 giorni, sospendendo l’esecuzione del modello F24.

Se l’esito del controllo è positivo il pagamento si considera validamente avvenuto dalla data di effettiva presentazione del modello. Viceversa se il credito non è stato correttamente utilizzato, la delega viene scartata ed il pagamento, così come la compensazione, si considerano come mai avvenuti.

L’ITER DELLA SOSPENSIONE

Contribuente senza «rete»

La misura si innesta nel filone delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, mirate a prevenire il fenomeno delle indebite compensazioni, particolarmente penalizzante per le casse dell’erario. Già si è detto sulle colonne di questo giornale (Il Sole 24 Ore del 30 agosto 2018) come l’estrema genericità del provvedimento non consenta al contribuente, allo stato attuale, di accedere con certezza a particolari forme di cautela preventiva di fronte al possibile blocco.

È quindi auspicabile che l’Agenzia in via interpretativa fornisca una mappa sufficientemente dettagliata per tracciare le principali casistiche interessate dall’applicazione delle nuove regole. La sospensione dell’efficacia delle compensazioni a rischio infatti, potrebbe costringere il contribuente a dover sopportare il costo del ravvedimento operoso, poiché, in caso di effettivo scarto dell’F24, l’intero pagamento e non solo la quota del debito compensato si considera come mai effettuata determinando così un omesso versamento. In questo contesto potrebbe quindi essere consigliabile, in caso di compensazioni parziali con saldo a debito, sdoppiare il modello F24, presentando così distintamente la delega a zero (interamente compensata) e quella con addebito (senza compensazioni) in modo di ravvedere, se del caso, il solo versamento annullato in virtù della compensazione negata.

Le sanzioni

In tema di sanzioni irrogabili nel caso di scarto del modello, non paiono esservi dubbi in merito al fatto che ordinariamente dovrà essere applicata la penalità prevista per l’ omesso versamento dei tributi a debito ( generalmente 30% di sanzione base) e non potranno essere irrogate, in caso di blocco della compensazione, le sanzioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Dlgs 471/97 (indebita compensazione), poiché in ipotesi di scarto della delega, la compensazione si considera come mai avvenuta.

Va detto che, visto il provvedimento in questione e considerate le indicazioni che si traggono dalla relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio 2018, c’è da sperare che il sistema possa prevedere il blocco solo delle deleghe dove vi sia un reale rischio di indebita compensazione.

L’impatto sul contenzioso

Questo perché un suo utilizzo generalizzato da parte delle Entrate potrebbe comportare seri problemi specie in tutti quei casi in cui vi è la necessità di ricorrere agli istituti deflattivi del contenzioso (per citarne alcuni acquiescenza, accertamento con adesione, avvisi bonari, mediazione) quando diventa essenziale il momento del pagamento - dell’intera somma dovuta o della prima rata - che si lega necessariamente al perfezionamento della procedura. Il blocco prima e il successivo scarto della delega potrebbero in questi casi, infatti, mettere a rischio l’efficacia della procedura con conseguenze non più rimediabili nemmeno con il ricorso al ravvedimento operoso.

Al contrario, vista nell’ottica del contribuente, sarebbe auspicabile che il nuovo sistema potesse rilevare con anticipo tutte quelle ipotesi in cui effettivamente è avvenuto per errore un utilizzo di un credito errato. Si considerino, ad esempio, le casistiche di “splafonamento” (utilizzo di un credito eccedente) dove il sistema oggi non sempre è in grado di bloccare l’invio di una delega non corretta, oppure si pensi al caso in cui in relazione alla medesima scadenza venga presentata per errore due volte la stessa delega. Incuriosisce, infine, il fatto che il provvedimento preveda che durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto della delega di pagamento, il contribuente possa inviare all’Agenzia gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Le modalità con cui l’ invio debba essere effettuato, infatti, sono ancora tutte da scoprire.

L’ITER DELLA SOSPENSIONE
ALCUNI CASI A RISCHIO

Il provvedimento n.195385 dell’agenzia delle Entrate

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