Imposte

Blockchain: utility token e attività di mining non sono rilevanti ai fini Iva

Con le risposte a interpello 507 e 508 l’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale: i token vanno intesi quali documenti di legittimazione; mentre l’estrazione di criptovaluta è fuori campo

L’attività di mining non è rilevante ai fini Iva, così come gli utiliy token che sono da intendersi quali documenti di legittimazione. Con le risposte a interpello 507 e 508 del 12 ottobre, l’amministrazione finanziaria entra “cautamente” nell’ancora incerto mondo delle criptovalute e della blockchain, definendo il trattamento fiscale di due diverse fattispecie.

Gli utility token

In particolare, oggetto di interesse nella risposta 507/2022 sono i token intesi quali forma di finanziamento, utilizzata di solito da start-up, resa possibile tramite la tecnologia blockchain.

Gli utility token, rappresentativi di diversi diritti, sono legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare. Nel caso in esame, la società istante lancia una Ico (Initial coin offer) per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie. I soggetti che aderiscono all’iniziativa, comprando token, in sostanza effettuano un investimento del proprio risparmio e acquistano il diritto a depositare le proprie opere musicali a prezzo scontato sul sito web dell’istante. In altre parole, si tratta di uno sconto permanente su un dato servizio, riconosciuto agli utenti che decidono di finanziare l’iniziativa dell’istante.

Ebbene secondo le Entrate, tali utility token non possono costituire dei voucher ai fini Iva, in quanto potrebbero avere una natura mutevole e trasformarsi, in caso di inutilizzo, in moneta virtuale ed essere negoziati su un mercato secondario in cambio di un profitto (al contrario del voucher il cui scopo non cambia in caso di mancato utilizzo).

Si tratta piuttosto di documenti di legittimazione ex articolo 2002 del Codice civile, che conferiscono al portatore il diritto di ottenere presso l’emittente un servizio a prezzo ridotto. Nel momento in cui tali token saranno utilizzati, l’operazione sarà soggetta a Iva con l’aliquota propria del servizio ricevuto e considerando lo status nonché la territorialità del committente.

L’attività di mining

Nella risposta 508/2022 il focus è invece sul mining, che consiste in una complicata procedura di verifica, generata sfruttando la potenza di calcolo di un computer.
Cercando di semplificare, il miner è un soggetto che mette la sua potenza di calcolo a disposizione dell’estrazione di una criptovaluta (mining pool) e registra le transazioni in un blocco per poi trasferirlo nella blockchain (registro pubblico accessibile dagli utenti del sistema/ network/rete). Tale soggetto è ricompensato in modo automatico dal sistema/network/rete tramite assegnazione di criptovalute solo quando per primo ottiene la convalida di un blocco, il che non sempre si verifica.

Ciò implica l’assenza di quel legame sinallagmatico che occorre affinché un servizio sia rilevante ai fini Iva. Pertanto, l’attività in questione è fuori campo, senza diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

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