Controlli e liti

Bocciata la rettifica basata solo sui verbali predisposti dal Fisco

Se il Fisco basa la propria contestazione solo sui rilievi contenuti nei propri verbali (Pvc), il principio dell’onere della prova non è rispettato. Così la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, con la sentenza 850/2/2023 del 25 maggio 2023 (presidente Romano, relatore Pellegrino) ha annullato la pretesa impositiva relativa all’accertamento di maggiori ricavi in capo a una società che ha in concessione una spiaggia: la pretesa era fondata solo su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L’Agenzia, con diversi avvisi di accertamento, aveva determinato – tra l’altro – maggiori ricavi relativi all’anno d’imposta 2014, derivanti dalla somministrazione di pasti e bevande, nonché di servizi da spiaggia, ricostruiti presuntivamente dalle informazioni raccolte in contraddittorio e in sede istruttoria.

Il contribuente impugnava gli avvisi, eccependo la violazione dell’onere della prova. Di fatto, l’ufficio pretendeva di fondare il maggior reddito accertato sulla scorta degli elementi presuntivi contenuti nei propri Pvc; inoltre, nel giudizio una consulenza tecnica aveva confermato «la sostanziale correttezza della gestione della contabilità da parte della società ricorrente».

I giudici hanno attribuito rilevanza al fatto che il contribuente abbia prodotto in giudizio copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni (prospetti acquisti materie prime, schede carburanti, copia dichiarativi studi di settore, copia dichiarativi fiscali dal 2014 al 2016, prospetti del C/economico e finanziario, situazioni patrimoniali anni dal 2014 al 2016, contratti di leasing e contratti della concessione del demanio, dichiarazioni sostitutive di certificazioni), mentre l’ufficio si sarebbe limitato a riproporre i rilievi formulati nell’atto istruttorio e nell’atto impositivo.

In concreto, il giudice ha ritenuto che la disponibilità di 363 lettini non equivalga, di per sé, all’impiego degli stessi (il contribuente ha detto che una parte era tenuta di scorta e il Fisco non ne ha provato l’utilizzo). Inoltre, non è stata ritenuta sufficiente la pubblicità di un certo numero di eventi – prodotta dal Fisco – perché la società si è difesa dicendo che molti eventi erano stati annullati per il maltempo. Infine, il giudice ha bocciato il criterio usato dall’Agenzia per determinare i ricavi per somministrazione di pasti e bevande (le tabelle elaborate dalla Società italiana di nutrizione umana e destinate in ambito sanitario «a tutt’altra tipologia di destinatari», rileva la sentenza).

Insomma, l’Amministrazione avrebbe dovuto provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Ciò anche alla luce della novità introdotta dall’articolo 7, comma 5-bis, Dlgs 546/1992, secondo cui l’ufficio deve provare le ragioni oggettive su cui fonda la ripresa erariale e sanzionatoria, in modo tale da mostrare in modo puntuale e certo la prova della fondatezza della pretesa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©