Controlli e liti

Bocciato dal giudice il riacquisto di azioni rivalutate dal socio

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di Stefano Mazzocchi

L’assenza di sostanza economica e la realizzazione di vantaggi fiscali indebiti sono i due parametri in base ai quali la Ctp Vicenza, con la sentenza 101/4/2018 (presidente e relatore Bazza), ha ritenuto elusiva una sequenza negoziale articolatasi come segue:

• rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute in una Spa da parte di un socio persona fisica;

• acquisto ad opera della società di una parte delle azioni rivalutate (si sarebbe trattato quindi di un’operazione di buy-back).

Nelle operazioni descritte i giudici veneti – condividendo l’assunto delle Entrate – hanno riscontrato l’esistenza di atti giuridici tra loro collegati e concatenati temporalmente, riconducibili nel loro insieme al cosiddetto leverage cash out. Il che si sarebbe tradotto in un indebito vantaggio fiscale, derivante dalla detassazione dei redditi di capitale percepiti sotto forma di utile, ma formalmente qualificati come redditi diversi – vale a dire il corrispettivo della cessione di partecipazione – non imponibili per effetto della rivalutazione delle partecipazioni stesse. In sostanza, il risparmio fiscale indebito sarebbe rappresentato dalla differenza tra l’imposta sostitutiva (applicata nella misura del 2% a fronte della rivalutazione della partecipazione) e la ritenuta alla fonte sui dividendi che si sarebbe dovuta applicare a titolo di imposta – nella misura del 12,5%, trattandosi di partecipazione non qualificata – in capo al socio (ex articolo 27, Dpr 600/73).

Nella pronuncia in commento, la Ctp non mette in dubbio che le operazioni indicate, prese singolarmente, siano legittime; tuttavia, il loro concatenarsi e la sostanziale finalità perseguita, data dal risparmio fiscale, costituiscono una manovra elusiva, sanzionata dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).

Per i giudici, quindi, nella fattispecie sottoposta al loro esame, non sussistono quelle ragioni economiche, commerciali e/o organizzative idonee a escludere l’elusione. In particolare, posto che l’articolo 10-bis sottolinea che «sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme», la Ctp è approdata alla conclusione che nel caso in esame, «il fondamento giuridico dell’insieme delle operazioni poste in essere (…) appare sia effettivamente una distribuzione (a un socio persona fisica, ndr) di utili accumulati nel tempo».

Degna di rilievo è, inoltre, la parte della sentenza che si pronuncia in merito alle sanzioni conseguenti al rilievo sull’elusività delle operazioni poste in essere: la Ctp vicentina, nello specifico, ritiene che nella situazione descritta «sussista in effetti una obiettiva incertezza interpretativa che appare scusabile e dunque doversi ritenere possa escludersi l’applicazione di sanzioni». Tale tesi appare giustificata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

• le distinte operazioni sono comunque legittime, il che può aver indotto il contribuente a ritenere corretto il proprio comportamento;

• non sussistono violazioni di norme specifiche.

Ctp Vicenza 101/4/2018

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