Bollo auto, niente esenzione per i veicoli con le ganasce fiscali
Far pagare il
Tutte le Regioni, soprattutto dopo che la crisi economica ha moltiplicato i casi di insolvenza rispetto a tributi e sanzione (in cui possono essere applicate le ganasce fiscali), si sono trovate a fronteggiare un calo di gettito del bollo auto: per principio generale, fissato dalla legge nazionale sulla materia (la 53/1983, articolo 5, comma 37), il tributo non è dovuto in caso di «indisponibilità (del veicolo, ndr) conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione».
Nel caso delle ganasce fiscali, l’effetto è che i morosi vengono esentati dal pagamento di un tributo per tutto il periodo in cui restano tali. Una cosa che è stata giudicata anche paradossale dalle Regioni. Così alcune hanno cancellato l’esenzione, con proprie leggi, emanate perlopiù dopo che la Finanziaria 2004 - articolo 2, comma 22 - aveva di fatto fermato la legislazione regionale). Su queste è ora chiamata a esprimersi la Consulta.
Nel caso delle leggi di Emilia-Romagna (15/2012, articolo 9) e Toscana (49/2003, articolo 8-quater), le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali, rispettivamente di Bologna e Firenze. In entrambi i casi, si eccepiva che le Regioni avevano legiferato in senso contrario alla legge statale, cosa vietata dalla Costituzione, agli articoli 117, comma 2, lettera e), e 119, comma 2. Le Ctp avevano rilevato pure rilevato che le norme erano analoghe a quella delle Marche (legge 28/2011), che era stata già dichiarata incostituzionale.
La Consulta risponde che è così solo in apparenza, perché bisogna tenere conto della diversa formulazione di queste norme. Il cuore della differenza sta nel fatto che le ganasce fiscali non sono casi di fermo amministrativo, come si ritiene comunemente: semplicemente, sono «una misura cautelativa accessoria» il cui regime sanzionatorio è disciplinato in gran parte dalle regole del fermo amministrativo (contenute nell’articolo 214 del Codice della strada). In particolare, quando il fermo è di natura fiscale, in caso di circolazione, si applicano solo le sanzioni pecuniarie e non anche il sequestro del mezzo, che non viene materialmente sottratto al proprietario, anche se non può più essere utilizzato.
Alla luce di tutto questo, osserva la Corte, le ganasce fiscali non comportano «la meteriale sottrazione» del veicolo «alla disponibilità del proprietario»: non gli impediscono di venderlo a terzi (trasferendo con esso anche il vincolo del fermo).
Inoltre, la legge nazionale sul bollo auto, essendo del 1983, non avrebbe potuto riferirsi alle ganasce fiscali, introdotte nel 1996 (Dl 669).
La legge regionale delle Marche si riferiva espressamente al fermo amministrativo per come è previsto dal Codice della strada. Le norme dell’Emilia-Romagna e della Toscana, invece, sono formulate in modo tale da poter essere riferite specificamente a quel particolare fermo di natura fiscale costituito dalle “ganasce”. Dunque, le questioni di legittimità costituzionale sono infondate.