Imposte

Bollo digitale per le istanze telematiche alla Pa

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di Valentino Tamburro

L'agenzia delle Entrate fissa le modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e altri atti trasmessi in via telematica da cittadini ed imprese alla pubblica amministrazione e viceversa.
Il nuovo servizio, denominato "@e.bollo", sarà effettivamente operativo una volta che gli intermediari finanziari e le pubbliche amministrazioni, che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e lo scambio di documenti elettronici, avranno implementato le proprie procedure informatiche. Nel caso in cui una Pubblica amministrazione che intenda offrire servizi interattivi per lo scambio di documenti non renda disponibile tale nuova modalità di pagamento attraverso il proprio sito istituzionale, il cittadino o l'impresa potranno effettuare il pagamento dell'imposta di bollo in via telematica attraverso gli intermediari finanziari che saranno abilitati alla prestazione di tale servizio.
In ogni caso, le amministrazioni saranno responsabili della verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo. Il controllo dovrà avvenire attraverso un software che sarà reso disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate e su quello dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Qualora tale verifica abbia esito negativo, l'amministrazione pubblica sarà tenuta ad inviare un'immediata comunicazione telematica al contribuente per permettere a quest'ultimo di regolarizzare la propria posizione entro dieci giorni.
In caso contrario, l'amministrazione dovrà inviare il documento all'agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione fiscale e per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta bollo. Il punto 2.4 del Provvedimento direttoriale prevede che in nessun caso è ammesso il rimborso della Marca da bollo digitale.
Il provvedimento fissa anche i requisiti della Convenzione che gli intermediari finanziari che intenderanno prestare tale servizio dovranno stipulare con l'agenzia delle Entrate. A tal proposito viene previsto, tra le altre cose, che il compenso spettante agli intermediari a fronte della prestazione del servizio "@e.bollo" dovrà essere comunque inferiore a quello previsto per i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo utilizzati sui documenti cartacei.
Infine, il provvedimento diffuso ieri dalle Entrate prevede che sono fatte salve le specifiche previsioni del Dpr n. 642/1972 che stabiliscono modalità di pagamento particolari, come ad esempio il cosiddetto "bollo virtuale" previsto dall'articolo 15 dello stesso Dpr n. 642/1972.

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