Imposte

Tax credit acqua potabile, sale da 5 a 10 giorni il termine per la ricevuta delle Entrate

Più tempo per la comunicazione di presa in carico o scarto: servirà per la verifica dei dati catastali degli immobili

di Giovanni Parente

Più tempo per la ricevuta delle Entrate di presa in carico o di scarto della comunicazione per il bonus acqua potabile. A stabilirlo è il provvedimento 28334/2022 dell’Agenzia diffuso il 28 gennaio. In pratica sale da 5 a 10 giorni il termine entro cui l’amministrazione finanziaria dovrà comunicare al contribuente che ha presentato la richiesta telematica se la stessa è stata processata e scartata. Una modifica che arriva alla vigilia dell’apertura della prima finestra per le comunicazioni: dal 1° febbraio al 28 febbraio, per quanto riguarda le spese agevolabili sostenute nel corso del 2021.

La verifica nelle banche dati catastali

A motivare il raddoppio del termine precedentemente previsto dal provvedimento del 16 giugno 2021 è la necessità di «consentire all'agenzia delle Entrate di verificare l'esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati» nella comununicazione da parte del contribuente.

La portata dell’agevolazione

L’agevolazione - prevista dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 178/2020) per il 2021 e il 2022 ed estesa dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 713, della legge 234/2021) anche al 2023 - consiste in un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti e relativi a:

• filtraggio;

• mineralizzazione;

• raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in:

• 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche;

• 5mila euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Documentazione e pagamento

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento 153000/ 2021 delle Entrate sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

La comunicazione

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell'anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici delle Entrate.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.


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