Adempimenti

Bonus amianto, periodo d’imposta da definire

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di Giorgio Gavelli

A pochi giorni dal termine di presentazione del modello Redditi 2017, uno degli ultimi dubbi riguarda l’indicazione a quadro Ru del credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto, previsto dall’articolo 56 della legge 221/2015. Tale credito d’imposta è rivolto alle imprese che nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016 hanno effettuato, su beni e strutture produttive situate in Italia, la rimozione e lo smaltimento di lastre d’amianto, coperture in eternit e simili, ovvero le altre opere previste dalla norma, per un ammontare di spesa non inferiore a 20mila euro. Le imprese hanno presentato le relative domande sulla piattaforma informatica del ministero dell’Ambiente nel periodo compreso tra il 16 novembre 2016 e il 31 marzo 2017, aggiudicandosi, in base all’ordine di presentazione delle istanze, i 17 milioni di euro di risorse disponibili. La legge prevedeva il riconoscimento del beneficio entro 90 giorni dalla domanda, ma per molte imprese il sospirato via libera è intervenuto solo lo scorso mese di settembre. Il credito spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili, le quali non potevano superare i 400mila euro per ciascuna impresa.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap, e non rileva ai fini dei rapporti di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Questo credito è una delle novità del quadro Ru del modello redditi 2017, e va indicato nella sezione 1 indicando il codice C8. Le istruzioni danno atto che la fruizione del credito deve avvenire in tre quote annuali di pari importo, con la prima quota nel 2017. L’utilizzo avviene esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 telematico con il codice tributo 6877, indicando come anno di riferimento il 2016 . Le istruzioni al quadro Ru, dapprima ricordano che il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta “di riconoscimento del contributo”, per poi evidenziare che i righi relativi all’utilizzo possono essere compilati solo dai soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” 2016/17. Ma le imprese si interrogano su quale sia il primo modello Redditi in cui indicare correttamente il credito. Infatti, il periodo d’imposta “di riconoscimento” dovrebbe essere quello in cui l’istanza è stata accolta (2017) ma sia dalle istruzioni che dall’articolo 4, comma 7, del decreto 15 giugno 2016 par di comprendere che l’importo vada già riportato nel quadro Ru del modello dichiarativo relativo al 2016. Comportamento che appare anche più prudente. A ogni modo, per fugare ogni dubbio, sarebbe opportuna una precisazione dell’Agenzia entro il prossimo 31 ottobre.

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