Bonus bollette anche con l’autocertificazione del dipendente
La circolare 35/E ammette la dichiarazione sostitutiva per provare le spese sostenute e che possono essere ricomprese nel fringe benefit di 600 euro. Tassazione ordinaria se si supera la soglia
Bonus bollette per le utenze domestiche anche con l’autocertificazione del dipendente. Potranno essere comprese inoltre le spese intestate al condominio e ripartite ai singoli condomini. Attenzione, però, a non superare la soglia dei fringe benefit di 600 euro per il 2022. In questo caso, infatti, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al limite di 600 euro. Stesso discorso per il bonus carburante di 200 euro concesso per il 2022 (e cumulabile con il tetto del fringe benefit): l’importo oltre il limite concorrerà interamente a formare il reddito e sarà assoggettato a tassazione ordinaria. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 35/E/2022 dell’Agenzia, che interviene dopo le modifiche dell’articolo 12 del Dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis) finalizzate a contrastare gli effetti dei rincari energetici.
I rimborsi per le bollette
La circolare chiarisce che i rimborsi per le bollette da ricomprendere nel limite agevolato del fringe benefit portato a 600 euro per il 2022 debbano riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Come spiegano le Entrate, possono essere comprese nel perimetro applicativo della norma anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. In quest’ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
La certificazione o l’autodichiarazione
Poiché la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, la circolare richiede al datore di lavoro, nel rispetto della privacy, di acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite del fringe benefit.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in base al Dpr 445/2000) con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
E, per evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle stesse spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Le somme erogate dal datore di lavoro (nell'anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono essere riferite anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.
Bonus benzina
Anche sul bonus benzina le Entrate chiariscono che se il valore supera i 200 euro concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Una regola, secondo la lettura della circolare 35/E/2022, applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. Di conseguenza l'espressione «sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato», riportata nella circolare 27/E del 2022, deve ritenersi superata, in quanto al posto del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.
Anche nell'ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme (euro 600 per il regime temporaneo del fringe benefit e 200 per il bonus carburante), ciascun valore sarà soggetto a tassazione ordinaria per intero.