Imposte

Bonus capitalizzazione, parola alle Entrate sulla conversione dei crediti

Il decreto Mef equipara ai conferimenti in denaro solo la conversione di obbligazioni convertibili. Sulla compensazione dei crediti è urgente un’apertura dell’Agenzia

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di Giacomo Albano

In presenza di una delibera di incremento del capitale sociale, il credito d’imposta spetta sugli importi conferiti a titolo di capitale sociale e riserva sovrapprezzo. Rilevano esclusivamente i conferimenti «in denaro», inclusa la conversione di obbligazioni convertibili, mentre il beneficio non spetta per i conferimenti effettuati mediante compensazione dei crediti vantati dai soci nei confronti della società.

È quanto stabilisce il decreto del Mef del 10 agosto, che detta le modalità attuative della disciplina del credito d’imposta sugli aumenti di capitale introdotta dall’articolo 26 del decreto Rilancio (Dl 34/2020).

Il Dm, nel disciplinare le modalità di accesso al tax credit, chiarisce alcuni dei dubbi applicativi sull’ambito di applicazione dell’incentivo.

L’articolo 26 del Dl 34/2020 ha previsto due distinti crediti d’imposta a seguito di aumenti di capitale:

• un tax credit in capo al socio investitore, pari al 20% dell’importo versato a titolo di aumento di capitale, con un tetto massimo all’investimento di 2 milioni di euro;

• un tax credit a favore della società che aumenta il capitale, pari al 50% delle perdite relative all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

L’investitore può essere una persona fisica o giuridica ma, in quest’ultimo caso, il decreto conferma l’esclusione per le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, o sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. L’assenza di rapporti partecipativi va attestata nell’istanza telematica che deve essere presentata da parte del socio per fruire del tax credit (articolo 3 del Dm). Pertanto, in caso di socio persona giuridica l’incentivo spetta a condizione che il conferimento provenga da un socio di minoranza o da un soggetto estraneo al gruppo di controllo. Sono inoltre esclusi i conferimenti effettuati da - o in favore di - banche, finanziarie, imprese assicurative ed holding di partecipazione.

Viene confermata quindi la penalizzazione dei gruppi di imprese detenute attraverso holding industriali, considerato che sia i versamenti dai soci (persone fisiche) alle holding, che i versamenti dalle holding alle società operative da queste controllate sono esclusi dai benefici.

Le agevolazioni competono esclusivamente per gli aumenti di capitale a pagamento deliberati ed eseguiti dal 20 maggio 2020 (giorno successivo all’entrata in vigore del Dl 34) al 31 dicembre 2020 da società con ricavi (da calcolare su base consolidata, in caso di appartenenza ad un gruppo) compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro che hanno subito, tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, una riduzione dei ricavi di almeno il 33 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Il decreto conferma che in presenza di un gruppo di società sia la soglia dei ricavi che la perdita di fatturato subita debbano essere assunte su base consolidata.Il Dl 34 stabilisce che gli aumenti di capitale devono essere eseguiti attraverso conferimenti «in denaro», escludendo quindi i versamenti in natura, in analogia a quanto stabilito nella disciplina attuativa sulle start-up innovative (a cui è ispirato il tax credit sugli aumenti di capitale). In tal caso, peraltro, è espressamente previsto che si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale (articolo 3, comma 2, del decreto del 7 maggio 2019). Il decreto del 10 agosto, invece, equipara ai conferimenti in denaro soltanto la conversione di obbligazioni convertibili, escludendo apparentemente la possibilità di agevolare i conferimenti effettuati attraverso conversioni di crediti. Posto che in caso di restituzione dei finanziamenti soci e successivo conferimento degli stessi a titolo di capitale sociale non c’è dubbio sulla spettanza del tax credit, sarebbe auspicabile un’interpretazione estensiva da parte delle Entrate.

Ulteriore dubbio interpretativo chiarito dal decreto riguarda la destinazione dei conferimenti; viene precisato, infatti, che in presenza di una delibera di aumento del capitale sociale deliberata ed eseguita tra il 20 maggio ed il 31 dicembre 2020, sono agevolabili i versamenti iscritti sia a capitale sociale che a riserva sovrapprezzo. Non sono invece agevolabili le somme versate a titolo diverso.

Il decreto si limita infine a confermare che costituisce causa di decadenza la distribuzione di riserve «di qualsiasi tipo» (quindi anche diverse da capitale e sovrapprezzo) effettuata entro il 31 dicembre 2023. In proposito, sarebbe stato opportuno chiarire se la decadenza riguarda l’intera agevolazione - a prescindere dall’ammontare oggetto di distribuzione – e il dies a quo da cui rilevano le distribuzioni (presumibilmente a partire dal 20 maggio 2020), così come avere conferma dell’irrilevanza della distribuzione dell’utile d’esercizio.


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