Imposte

Bonus carburante aggiuntivo rispetto ai fringe benefit

Per la versione 2003 dell’agevolazione, alcune indicazioni sono emerse dall’audizione dell’agenzia delle Entrate alla Camera

di Stefano Sirocchi

L’audizione dell’agenzia delle Entrate presso la decima commissione della Camera dei Deputati, nell’ambito della conversione del decreto legge 5/2023, fornisce alcune indicazioni sulle caratteristiche del bonus carburante “edizione 2023” contenuto nel decreto stesso.

Innanzitutto l’Agenzia conferma, rispetto a quanto già disposto per il 2022, che il bonus rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella prevista ordinariamente dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui il valore dei fringe benefit corrisposti ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel 2023 e fino al 12 gennaio 2024 (secondo il principio di cassa allargato, ma i relativi voucher possono essere utilizzati anche successivamente a questa data) dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere un valore di complessivo di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina. A tal fine, ricorda l’Agenzia, l’agevolazione deve essere contabilizzata in maniera autonoma e separata rispetto agli altri benefit.

È stato inoltre ribadito che, sotto il profilo soggettivo, sono escluse le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001. Invece tra i datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione ci sono tutti quelli che operano nel settore privato, compresi coloro che non svolgono un'attività commerciale, i lavoratori autonomi (sempre che abbiano dipendenti) e gli enti pubblici economici.

Viene anche rammentato che i buoni possono essere corrisposti sin da subito, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato nel qual caso deve essere rispettata la relativa disciplina. Inoltre possono essere rappresentativi di tutte le tipologie di carburante per l’autotrazione, quali benzina, gasolio, Gpl e metano, nonché per l’erogazione di ricariche di veicoli elettrici.

Per quanto riguarda i beneficiari, l’Agenzia pare dubitativa affermando che «dovrebbe rilevare unicamente la tipologia di reddito prodotto dal beneficiario del buono, vale a dire il reddito da lavoro dipendente». In tale ipotesi verrebbe confermata la lettura della norma già fornita per il buono carburante del 2022. Viceversa, l’eventuale inclusione nell’ambito di applicazione di collaboratori coordinati e continuativi, e in generale dei lavoratori assimilati a quelli di lavoro dipendente, come possono essere i soci amministratori di piccole società o i soggetti parasubordinati spesso in difficoltà per l’attuale contesto economico, potrebbe essere in linea con le finalità sociali che la norma vorrebbe perseguire. In fondo l’esclusione di tali soggetti non è neppure prevista dall'articolo 51, comma 3, del Tuir relativamente alla soglia di esenzione generale delle erogazioni in natura (risposta interpello 10/2019).

In occasione dell’audizione le Entrate non hanno fatto cenno al tema dell’eventuale superamento della soglia di 200 euro: cioè se, in tal caso, tutto l’importo concorra interamente a formare il reddito del dipendente (secondo l’interpretazione già fornita nella circolare 27/2022) o solo la parte eccedente i 200 euro.

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