Imposte

Bonus energivori, nel calcolo non entrano i consumi della conferente

La risposta a interpello 512: la società costituita al 1° gennaio 2019, avendo avviato l’attività dal 1° luglio dello stesso anno, dovrà effettuare il calcolo come per i soggetti di nuova costituzione

immagine non disponibile

di Luca Gaiani

La società che ha avviato l’attività dal 1° luglio 2019, a seguito di acquisto di azienda, non può considerare i costi sostenuti dal conferente nel periodo gennaio-marzo di quell’esercizio per calcolare il bonus imprese energivore del primo trimestre 2022. Lo precisa la risposta a interpello 512/2022 dall’agenzia delle Entrate. Trattandosi di consumi realizzati da un soggetto giuridico differente, anche se dante causa della operazione straordinaria, i dati non possono essere utilizzati e la conferitaria dell’azienda dovrà calcolare il parametro di riferimento secondo quanto previsto per le imprese non ancora esistenti al 1° gennaio 2019.

La risposta 512 affronta l’interpello di una società che, con effetto dal 1° luglio 2019, ha ricevuto in conferimento una azienda siderurgica avviando in tal modo l’attività produttiva.

La società, che è un soggetto energivoro iscritta nell’apposito elenco per l’anno 2022, pone un quesito circa la possibilità di accedere al credito di imposta previsto dall’articolo 4 del Dl 17/2022, nonché con riguardo alle modalità di calcolo dell’incremento dei costi energetici tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022.

L’istante, valorizzando le regole di neutralità fiscale della operazione di conferimento di azienda (articolo 176 del Tuir), ritiene di poter computare nel conteggio in questione i costi energetici sostenuti dal conferente nel periodo precedente alla realizzazione della operazione straordinaria (gennaio-marzo 2019).

L’Agenzia risponde negativamente, sottolineando che il conferente è soggetto giuridico differente e che i suoi consumi non possono considerarsi come parametro di riferimento della conferitaria. Secondo le Entrate, la società, pur se già costituita al 1° gennaio 2019, avendo avviato l’attività dal 1° luglio di quello stesso anno, dovrà effettuare il calcolo come previsto per i soggetti di nuova costituzione e dunque assumere come valore di riferimento un importo pari a 69,26 euro/MHw (circolare 13/E/2022, paragrafo 2.1).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©