Imposte

Bonus facciate, istruzioni delle Entrate in tilt nel caso di pareti laterali e posteriori

La circolare 7/E si autocontraddice e pare richiedere il requisito della visibilità anche per le superfici esterne

Si complica la possibilità di applicare il bonus del 90% alle facciate laterali e posteriori degli edifici. Con la circolare “manuale” sulla dichiarazione dei redditi (la 7/E dello scorso 25 giugno), il Fisco fa una serie di esempi sul requisito della “visibilità” che sembrano andare oltre il semplice riepilogo delle istruzioni già fornite in precedenza (con la circolare 2/E del 2020 e diversi interpelli).

In base alla circolare 2/E, la regola dettata dalle Entrate è questa:

facciate esterne, sempre ammesse al bonus facciate. Infatti, al par. 2 della circolare citata si legge che il bonus facciate «riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)»;

facciate interne, agevolate solo se visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Nella stessa circolare, poco più avanti, si legge: «La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico».

Ora la circolare 7/E sembra richiedere che anche le facciate esterne, ma laterali e posteriori, siano almeno parzialmente visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. A pag. 359 viene ripetuta la regola generale dettata dalla circolare del 2020 («involucro esterno visibile dell’edificio»), ma poi seguono due esempi che suonano in contraddizione:

● il bonus spetta sulle facciate laterali di un edificio «se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico»;

● il bonus spetta sulla parete «posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio» a patto che «sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica».

Cosa dice la legge
Forse è il caso di tornare al testo di legge, la manovra 2020 (legge 160/2019, commi 219-224). Lì si dice che il bonus facciate premia gli interventi «finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B» (comma 219). E si fa riferimento a «lavori di rifacimento della facciata» e a «pulitura o tinteggiatura esterna» (comma 220).

Si capisce allora che il requisito della visibilità dalla strada o dal suolo a uso pubblico è stata un’apertura offerta dalle Entrate con la circolare 2/E del 2020, un appiglio per agevolare anche le facciate interne che contribuiscono all’immagine e al decoro complessivi dell’edificio. Insomma: facciate esterne sempre incentivate, facciate interne agevolate se visibili.

Ora, invece, sembra profilarsi una chiusura, con il requisito della visibilità sempre necessario. Ancora a pag. 359 della circolare 7/E del 2021 c’è un passaggio davvero singolare: «Il Bonus facciate non spetta, quindi, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (nostro corsivo, Ndr), se non visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico. A titolo esemplificativo, il Bonus facciate non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico».

Insomma: prima si ripete la solita regola, poi si fa un esempio che va oltre. La logica del testo è a dir poco zoppicante, ma l’insistenza di questi esempi rende difficile pensare a una svista. E chissà come si comporteranno gli uffici in caso di controlli.

Cosa può fare il contribuente
Chi ha già fatto i lavori, e magari ceduto il bonus facciate o detratto la prima rata, deve prepararsi a difendere le proprie ragioni. Gli altri, nei casi borderline, dovranno essere in grado di documentare al meglio lo stato dei luoghi al momento dei lavori. La circolare 7/E dice che la visibilità della facciata - ai fini del visto di conformità - può essere attestata da un’autocertificazione del condomino/proprietario. Ma l’autocertificazione ha risvolti penali, per cui non sono ammesse ambiguità.

Di certo è utile acquisire e conservare la documentazione fotografica, anche tramite internet, oltre alle planimetrie dei luoghi. Eventualmente anche per rappresentare una situazione specifica in sede di interpello, anche se l’Agenzia ha più volte affermato che la visibilità rappresenta una situazione di fatto e, come tale, non suscettibile di interpello. Tuttavia, l’ambiguità sopra richiamata è di natura interpretativa; quali vincoli riguardano le facciate esterne e quali quelle interne? Un po’ di chiarezza, sotto questo aspetto, non guasterebbe. Anche in proiezione di una possibile proroga dell’agevolazione al 2022.

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