Imposte

Bonus facciate senza limiti di spesa

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di Michele Brusaterra


Bonus facciate utilizzabile anche se collegato a una manutenzione ordinaria e senza alcun limite di spesa massima.

In attesa di alcuni necessari chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, con riferimento al nuovo bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2020, attraverso i commi da 219 a 224 dell’articolo 1, viene introdotta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), pari al 90 per cento delle spese sostenute con riferimento agli interventi eseguiti sulla facciata esterna degli edifici.

Da un punto di vista soggettivo i contribuenti interessati dalla nuova agevolazione sono gli stessi che possono usufruire del cosiddetto bonus ristrutturazioni di cui all’articolo 16 bis del Tuir, purché ne sostengano la spesa, ossia, sostanzialmente: tutti i soggetti Irpef che sono proprietari, posseggono o detengono l’immobile, tra cui, principalmente, le persone fisiche le società semplici e quelle di persone, ma solo se l’immobile relativo all’impresa non costituisce bene strumentale per l’esercizio dell’impresa stessa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; si tratta sempre per le imprese, degli immobili che concorrono a formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari.

Da un punto di vista oggettivo sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute nel 2020 per gli interventi, effettuati anche attraverso manutenzione ordinaria ovvero uno degli altri interventi edili previsti dal citato articolo 16 bis del Tuir, finalizzati in ogni modo al recupero ovvero al restauro, compresi i lavori di sola pulitura o tinteggiatura esterna, della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del Dm 1444/1968.

La nuova norma precisa, inoltre, che possano essere ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, sugli ornamenti ovvero sui fregi. Tuttavia, qualora i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi che influiscono anche dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, la norma richiede che siano soddisfatti i requisiti fissati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26.06.2015 e dell’11.03.2008, allegato B, tabella 2 con riferimento ai valori di trasmittanza termica.

Facendo presente che con riferimento alla nuova spesa agevolata non si applicano limiti massimi di spesa, la detrazione d’imposta è pari al 90 per cento delle spese documentate e sostenute nel 2020 ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese e nei successivi.

La norma chiarisce, inoltre, che per la detrazione d’imposta in esame si applicano le disposizioni del Decreto del ministero dell’economia e delle finanze n. 41 del 1998, ossia il regolamento in tema di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, disciplinate attualmente e a regime dal già citato articolo 16 bis del Tuir. Per poter beneficiare della detrazione il contribuente dovrà osservare, tra gli altri, specifici adempimenti nell’eseguire i pagamenti utilizzando in buona sostanza il cosiddetto bonifico parlante.


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