Adempimenti

Bonus fiscali, banco di prova nel quadro RU di Redditi 2017

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di Alessandro Sacrestano

Agevolazioni fiscali al vaglio del quadro RU entro la scadenza del 31 ottobre. Anche per l’annualità in corso, infatti, il modello di dichiarazione dei redditi diventa un banco di prova per la corretta fruizione dei bonus fiscali fruiti nel 2016 da rendicontare all’interno dell’apposito quadro RU. Primo tra i tanti il bonus per ricerca e svliluppo. Già da qualche anno, comunque, la struttura del quadro si è molto semplificata rispetto agli anni passati, essendosi sostanzialmente ridotte solo a sei le sezioni compilabili, delle quali l’ultima suddivisa in tre parti.

La prima sezione, di carattere generale, serve ad indicare la quasi totalità dei bonus fiscali fruiti. Le successive sono rispettivamente dedicate al bonus per il cosiddetto “caro petrolio”, al credito d’imposta “Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche” e al bonus per i “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex articolo 1, comma 271, legge 296/2006”.

Una quinta sezione è, invece, dedicata all’indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel quadro RU. Infine, la sesta sezione (suddivisa nelle partizioni A, B e C) ospita i crediti d’imposta ricevuti e trasferiti. L’ultima partizione della sesta sezione, la C, inoltre, consente di rendicontare il rispetto del limite massimo di fruizione dei bonus fiscali nell’anno. Nello specifico, la sezione VI-C è suddivisa in due parti; in relazione alla prima, si ricorda che la Finanziaria 2008 (comma 53 dell’articolo 1 della legge 244/2007), ha fissato un limite massimo soggettivo di utilizzo dei crediti d’imposta. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi potranno essere utilizzati in compensazione entro il limite massimo annuale di 250mila euro. Nell’ipotesi in cui si disponga di bonus fiscali per valori eccedenti l’importo massimo di 250mila euro, il contribuente potrà:

•riportare illimitatamente l’eccedenza negli esercizi successivi, senza tenere conto di eventuali limitazioni temporali previste da specifiche normative;

•utilizzare le stesse in compensazione a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
Va subito precisato, tuttavia, che il limite di 250mila euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, fissato in 700mila euro. In ogni caso, alcuni specifici bonus – espressamente identificati nelle istruzioni al quadro RU – sono esonerati dal rispetto di tale limite. La seconda partizione della sezione VI-C è, di contro, dedicata ai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel quadro RU.

Sostanzialmente, quindi, le modalità di esposizione dei crediti d’imposta sono divenute omogenee, conservando una specifica diversificazione solo per alcuni. Pertanto, qualora l’impresa debba esporre più bonus fiscali generic”, dovrà compilare tanti moduli, alla sezione I, quanti sono i bonus goduti durante l’esercizio. La precisa identificazione del credito d’imposta andrà eseguita indicando nell’apposita casella il codice desumibile dalla tabella nelle istruzioni al modello di dichiarazione.

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