Bonus per le nuove imprese sociali: nel 2019 adeguamenti o stop alle agevolazioni
Arrivano dal ministero dello Sviluppo economico i primi chiarimenti per poter accedere al fondo di 223 milioni stanziato in favore dell’economia sociale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 marzo scorso).
Soggetti ammessi ai benefici e spese finanziabili, questi i due punti fondamentali su cui si sofferma il documento del 20 marzo. Per cogliere le opportunità della misura gli operatori non avranno un termine di scadenza ma sarà quantomai opportuno presentare tempestivamente la domanda dal momento che i fondi saranno erogati fino a loro esaurimento.
La «corsa» dei beneficiari
Il primo aspetto da considerare riguarda i soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione. Si tratta di imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi e società cooperative con qualifica di Onlus. Correttamente lo Sviluppo economico richiama l’attenzione sulle modifiche intervenute con il recente Dlgs 112/17, che ha rivisitato il regime civilistico e fiscale delle imprese sociali abrogando la previgente disciplina e assegnando un termine per adeguare gli statuti alle nuove norme.
Con l’approvazione dei decreti correttivi al Dlgs 112/17, avvenuta la scorsa settimana, il termine per l’adeguamento passa da luglio 2018 a gennaio 2019, nel frattempo le imprese sociali potranno accedere alla misura ma si vedranno revocare le agevolazioni in caso di mancato adeguamento.
Qualche novità anche per le cooperative sociali che acquisiranno la qualifica di imprese sociali di diritto. A queste, tuttavia, si applicherà la nuova disciplina del Dlgs 112/17 solo nei limiti in cui contiene disposizioni compatibili con la normativa specifica delle cooperative sociali contenuta nel Dlgs 381/91. Quest’ultima continuerà ad operare con un amplianento delle attività esercitabili dalle cooperative sociali.
Tra le condizioni essenziali per richiedere l’agevolazione vi è l’iscrizione nel Registro delle imprese.
È però indispensabile che l’organizzazione sia costituita in forma societaria. Per questo non tutte le imprese sociali potranno accedere alla misura, restano escluse, infatti, quelle costituite in forma di associazione o fondazione benchè perseguenti finalità solidaristiche.
La platea di soggetti ammessi ai benefici messi in campo dal Mise contempla anche quelli di nuova costituzione, senza alcuna riserva, neppure dimensionale. Quest’ultimo aspetto viene in questione solamente con riferimento alla distribuzione dei fondi.
Il 60 per cento delle risorse disponibili saranno, infatti, riservate alle imprese con meno di 250 dipendenti ed un fatturato al di sotto di 50 milioni di euro.
Non sono invece ammesse le imprese condannate per responsabilità da illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dal Dlgs. n. 231/2001.
Le spese ammissibili
Il documento ministeriale dedica poi l’ultima parte alle spese ammissibili, precisando che si tratta di quelle strettamente necessarie alle finalità del programma di investimento e per l’acquisto di beni, materiali o immateriali, e servizi elencati nell’articolo 3 del Dm 3 luglio 2015.
L’ammissibilità delle spese è condizionata alle modalità di acquisto dei servizi e dei beni. Su questo aspetto occorrerà prestare particolare attenzione. Non sono ammessi nell’elenco, infatti, beni acquistati tramite contratti di leasing, nonché, beni di proprietà di uno o piu soci dell’impresa richiedente.
Questo per evitare che l’accesso ai fondi possa prestarsi a comportamenti non in linea con le finalità della norma. Restano fuori dal campo applicativo anche i macchinari usati ed i beni di importo unitario inferiore a 500 euro.
Allo stesso modo, restano fuori, come chiarito dal ministero, le spese notarili, di imposte e tasse, così come l’Iva e gli eventuali oneri previdenziali ed assistenziali.
L’esclusione dell’Iva non comporta comunque un onere maggiore in capo all’impresa, data la sua detraibilità. Soltanto se non recuperabile in tal modo, allora l’imposta è riconosciuta come spesa ammessa.
Nell’elenco delle spese ammissibili anche quelle “generali”, purchè effettivamente relative alle attività di funzionamento dell’impresa ed imputate con calcolo pro rata a tali attività. Il calcolo potrà avvenire in questo caso su base forfettaria nella misura massima del 20 per cento.