Bonus mobili al coniuge non convivente per interventi sulla casa del partner
Il coniuge non convivente non ha diritto alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie e al bonus mobili per interventi eseguiti sulla casa di proprietà dell’altro coniuge anche se sostiene direttamente le spese (fatture e bonifici intestati a lui; articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017). Nel caso di specie il coniuge non convivente ha diritto alla detrazione del 50% solo a condizione che stipuli un contratto di comodato debitamente registrato prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione. Il contratto di comodato deve essere debitamente registrato e gli estremi di registrazione devono essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi. Trattandosi di seconda casa per il proprietario il comodato non può essere contestato dall’amministrazione finanziaria per intento elusivo. Ai fini urbanistici è richiesta la regolarità dell’intervento e, pertanto, il provvedimento abilitativo dei lavori (Cila) può anche essere rilasciato a nome del proprietario anche se le spese sono sostenute dal coniuge. In tal caso sempre il coniuge che sostiene le spese di ristrutturazione ha diritto anche al bonus mobili.
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