Imposte

Bonus mobili per il 2018 ma con interventi iniziati dal 2017

di Michele Brusaterra


Proroga anche per il 2018 per il bonus mobili ma solo con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal primo gennaio 2017.

È questa una delle novità contenute nella legge di Bilancio 2018, precisamente articolo 1, comma 3 della legge 205/2017, che ha provveduto a porre in essere tutta una serie di proroghe in tema di detrazioni tra cui quella, appunto, riferita all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Si tratta dell'agevolazione, introdotta con il Dl 63/2013, che consiste in una detrazione dall'imposta lorda del soggetto beneficiario, di una quota delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), che siano però destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione.

La detrazione, che è pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo complessivo massimo delle stesse non superiore a 10.000 euro, e che deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo, è condizionata all'esecuzione di interventi di ristrutturazione, di cui all'articolo 16-bis del Tuir, nell'immobile a cui sono destinati arredi ed elettrodomestici.

Attraverso la circolare n. 29/E/2013, l'agenzia delle Entrate ha individuato, in modo puntuale, quelli che sono gli interventi di «recupero» che possono rendere agevolabile l'eventuale acquisto dei beni indicati, escludendo gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui alla lettera h, primo comma, del già richiamato articolo 16-bis del Dpr 917/1986. Pertanto, in presenza di quest'ultima tipologia di spesa sostenuta dal contribuente, eventuali mobili o grandi elettrodomestici acquistati per l'unità immobiliare su cui sono eseguiti tali lavori, non potranno beneficiare della detrazione in commento.

Ricordando che, dal punto di vista soggettivo, sono ammessi alla detrazione sostanzialmente i medesimi soggetti che possono usufruire dell'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, l'articolo 1, comma 3 della legge di Bilancio 2018, ha ulteriormente prorogato l'agevolazione in commento, come già detto, fino al 31 dicembre 2018 ma stabilendo una precisa condizione, ossia che le spese sostenute in tale periodo siano agevolabili solo con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal primo gennaio 2017.

Tale condizione non è altro che la riproposizione, aggiornata nella data, della medesima condizione già prevista per le spese per mobili e grandi elettrodomestici sostenute nel corso del 2017. Anche in tale caso, vale la pena di ricordarlo visto che fra un po' prenderà avvio la campagna delle dichiarazioni dei redditi relative proprio a tale periodo d'imposta, la legge 232/2016, nel prorogare l'agevolazione in commento per il 2017, ha stabilito - fermo restando l'ammontare massimo della spesa agevolabile di 10.000 euro, la detrazione del 50 per cento e la suddivisione della predetta detrazione in 10 rate annuali di pari importo - che risultano essere agevolabili le spese documentate sostenute nel medesimo anno 2017, limitatamente ai beni in oggetto che si riferiscono a unità immobiliari in cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal primo gennaio 2016. L'importo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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