Imposte

Bonus pubblicità: per il Consiglio di Stato agevolazione da limitare

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di Paolo Speciale e Andrea Taglioni

Decreto sul credito di imposta per la pubblicità all’ultimo allungo. Il Consiglio di Stato ha appena reso il parere sullo schema di Dpcm relativo alle modalità e ai criteri per la concessione degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche. Un passaggio che, di fatto, prelude alla chiusura del provvedimento ma che lascia sul tavolo una questione fondamentale. Secondo il parere, infatti, l’agevolazione non deve spettare anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno o che nell’anno precedente non hanno effettuato investimenti. Sul punto il testo andrà emendato.
Ultime limature prima dell’emanazione definitiva del decreto attuativo delle norme sulle modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali relative al riconoscimento di un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. Ma andiamo con ordine. L’articolo 57 bis del Dl 50/17, che rimanda ad un regolamento di attuazione per gli aspetti operativi, ha istituito un credito d’imposta a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno l’1% di quelli fatti lo scorso anno.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, è attribuito nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto al periodo d’imposta precedente, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Il decreto, messo a punto dal Mef e Mise e inviato al Consiglio di Stato, era già stato oggetto di rilievi di carattere generale nell’adunanza del 8 marzo 2018. In quell’occasione veniva evidenziata l’incompatibilità della norma regolamentare con la norma primaria, nella parte in cui si prevede che le spese sostenute nel corso dell’anno sarebbero completamente agevolabili anche laddove, nell’anno precedente, non vi fossero state spese analoghe sostenute. Nonostante i rilievi l’amministrazione continua a ritenere che l’agevolazione spetta anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno o che nell’anno precedente non hanno effettuato investimenti.
Di diverso avviso è il Consiglio di Stato che ritiene tale modalità di calcolo discriminatoria nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato investimenti nell’anno precedente e che rischierebbero anche di vedersi ridurre le risorse disponibili per l’agevolazione. Pertanto, laddove non venisse accolta tale prescrizione, il provvedimento attuativo non potrà avere il via libera definitivo.

Consiglio di Stato, parere 1255/2018

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