Bonus pubblicità, ultima chiamata per la dichiarazione sostitutiva
1In sintesi
L’articolo 98 del Dl 18/2020 ha introdotto importanti modifiche al c.d. “bonus pubblicità” (articolo 57-bis del Dl 50/2017), giustificate dall’esigenza di contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali.
La modifica, inizialmente limitata al solo anno d’imposta 2020, ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta, prevedendo la determinazione dello stesso nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all’esercizio precedente.
Successivamente il decreto “Rilancio” (Dl 34/2020) all’articolo 186, al fine di rafforzare tale strumento rendendolo maggiormente “idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese”, ha modificato la percentuale dell’importo dell’investimento pubblicitario agevolabile, innalzandola dal 30 al 50% .
Infine, l’articolo 1, comma 608, della legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio 2021), introducendo il comma 1-quater all’articolo 57-bis del Dl 50/2017, ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità mantenendo la misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati.
2Il bonus per gli anni 2021 e 2022
L’articolo 1, comma 608, della legge di Bilancio 2021, introducendo il nuovo comma 1-quater all’articolo 57-bis, Dl 50/2017, interviene sulla quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022, riconoscendo alle imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi un credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
La novità riguarda le spese ammissibili: per gli anni 2021 e 2022 il bonus è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale ma non è più riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche.
Vengono confermate invece le novità introdotte dall’articolo 98 del Dl 18/2020, sulle modalità di determinazione del bonus e dall’articolo 186 del Dl 34/2020 sulla percentuale dell’investimento agevolata.
Più precisamente si confermano per gli anni 2021 e 2022:
a) l’introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta, con l’eliminazione del raffronto con l’anno precedente;
b) la quantificazione del credito d’imposta in misura pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno d’imposta di riferimento;
È, quindi, opportuno sottolineare che la modifica sulle modalità di calcolo dell’agevolazione apportata dai decreti del 2020 e riconfermata dalla legge di bilancio 2021, consente anche alle società costituite nel 2021 o che nell’esercizio 2020 non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario, di beneficiare del credito d’imposta.
La comunicazione telematica di accesso al beneficio per l’anno 2021 dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2021, così come previsto dall’articolo 5 del Dpcm 90/2018 richiamato dallo stesso comma 608 dell’articolo 1 della legge 178/2020.
3Le spese agevolabili
Ai sensi del nuovo comma 1 quater del Dl 50/2017 (introdotto dal citato comma 608 della legge 178/2020), le spese ammissibili sono relative agli investimenti in pubblicità esclusivamente su:
● giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3, Dpcm 90/2018).
Per gli 2021 e 2022 sono stati pertanto esclusi dalle spese agevolabili gli investimenti in pubblicità effettuati nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, ammessi invece fino all’anno 2020.
Continuano a rimanere fuori dall’ambito applicativo dell’agevolazione le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).
Al riguardo è opportuno segnalare il chiarimento pubblicato dal dipartimento per l’informazione e per l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alle spese di intermediazione che, come prevede il decreto 50/2017, vanno obbligatoriamente scorporate in quanto escluse dal beneficio.
Nel settore operano intermediari degli acquirenti (cosiddetti Centri media) che offrono pacchetti comprensivi di più servizi. In questo caso, la Faq pubblicata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, indica correttamente che questo tipo di intermediari deve separare il costo della pubblicità vera e propria dal costo degli altri servizi.
Pertanto, ai fini dell’agevolazione, il contratto e la fattura dovranno indicare specificamente il costo dell’inserzione pubblicitaria nell’ipotesi in cui il contratto comprendesse ulteriori servizi.
4Le modalità di riconoscimento del bonus
Non sono modificate le modalità di accesso all’agevolazione, vale a dire:
● trasmissione di apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2021 (ad oggi il servizio non è ancora disponibile). L’istanza dovrà contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2021;
● all’istanza non dovrà essere allegato alcun documento;
● ai fini della determinazione dell’importo agevolabile, le spese sostenute vanno quantificate secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir e pertanto sulla base del principio di “competenza” (vale a dire nell’esercizio in cui le prestazioni sono ultimante indipendentemente dal momento di emissione della fattura o di emissione del pagamento);
● l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del Dlgs 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile;
● entro il 31 gennaio 2022 dovrà essere trasmessa telematicamente la dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa.
5L’utilizzo del bonus pubblicità
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena lo scarto del modello stesso. Il codice tributo da utilizzare nel mod. F24 è il “6900”.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato:
● nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati, all’interno del quadro RS, sezione “Aiuti di Stato” con il codice 56 e nel quadro RU con il codice E4
●nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, all’interno del quadro RU.
6La dichiarazione sostitutiva per gli investimenti 2020
Con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 e disciplinati dall’articolo 57-bis, comma 1 ter, del Dl 50/2017, come modificato dall’articolo 98 del Dl 18/2020 e dall’articolo 186 del Dl 34/2020, a partire dall’8 gennaio 2021 e fino alla scadenza dell’8 febbraio 2021 dovrà essere presentata una apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione nell’anno agevolato degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa. La precedente scadenza del 31 gennaio 2021 è stata infatti prorogata al fine di aggiornare la piattaforma telematica.
Non sono variate le modalità di presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva, la quale va trasmessa tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. In analogia con le modalità di calcolo finora vigenti, l’importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non potrà essere superiore a quello indicato nell’istanza prenotativa. Pertanto, qualora fossero state sostenute spese superiori a quelle preventivate, il maggiore investimento non potrà fruire del credito d’imposta.
Al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva è inoltre necessario redigere e conservare l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese, senza entrare nel merito dell’ammissibilità delle stesse ai fini del credito d’imposta.
Tale attestazione, redatta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, non dovrà essere inviata, ma conservata e da esibire solo in caso di controllo.