Controlli e liti

Bonus ricerca applicato al software: Fisco in pressing sulla «novità»

Difendersi dalle obiezioni del Fisco è difficile quando si usano codici già esistenti. Le imprese possono rifarsi<br/>al Manuale di Frascati e documentare l’attività svolta

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di Ranieri Villa

Nell’ambito dei preannunciati controlli finalizzati a contrastare l’utilizzo improprio dei crediti d’imposta, l’agenzia delle Entrate ha recentemente intensificato le verifiche sulle imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (si veda Il Sole 24 Ore del 4 ottobre e del 27 settembre scorso). Un fronte particolarmente delicato riguarda le contestazioni sollevate dall’Agenzia con particolare riferimento al settore dello sviluppo software.

La prassi Ocse
Le definizioni utilizzate dal legislatore nazionale al fine di individuare le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo, sono infatti conformi alle linee guida contenute nel Manuale di Frascati elaborato in ambito Ocse fin dagli anni 60 (l’edizione più recente è del 2015): quest’ultimo documento, oltre a contenere le definizioni utili per classificare le attività di ricerca e sviluppo, fornisce una serie di spunti operativi che consentono di identificare le attività ammissibili nei diversi ambiti. Attualmente oltre 40 Paesi concedono incentivi alla ricerca e sviluppo e i principali Paesi utilizzano proprio il Manuale di Frascati per individuare le attività agevolabili, pertanto esiste una prassi internazionale ormai consolidata sul tema.

Sicuramente l’ammissibilità delle attività di sviluppo software al credito d’imposta in questione è un tema delicato. Neppure la complessità del software garantisce sempre l’ammissibilità: infatti, i progetti in ambito information technology sono, spesso, sempre più complessi, ma per essere considerati progetti di ricerca e sviluppo è necessario che abbiano come obiettivo quello di trovare una soluzione originale che rappresenti un avanzamento tecnologico nel settore. In particolare, è necessario che la soluzione ricercata, per quanto simile a soluzioni esistenti, non esista a inizio progetto o che il know-how necessario per individuarla non sia disponibile nel settore in cui opera l’impresa. Tale approccio trova conferma nei Paesi che utilizzano il Manuale di Frascati, prima fra tutte la Francia, che ha introdotto il credito d’imposta alla ricerca nel 1983 e che quindi ha una prassi ministeriale ormai consolidata.

Le contestazioni del Fisco
Una delle principali contestazioni dell’Agenzia riguarda il requisito della “novità”. In alcuni casi, tale requisito è stato ritenuto mancante quando il contribuente utilizza soluzioni tecnologiche esistenti che sono state modellate per creare sistemi nuovi, anche nei casi in cui queste tecnologie siano solo il mezzo o lo strumento e non l’obiettivo o il risultato finale del progetto. Nella maggior parte dei casi, i nuovi software vengono realizzati attraverso l’utilizzo di linguaggi, piattaforme o librerie esistenti, come d’altronde accade in qualsiasi altro campo in cui si svolga sviluppo sperimentale. Per individuare correttamente le attività ammissibili in ambito software è necessario separare lo strumento dal risultato, in quanto ciò che conta è cosa si sviluppa e non se lo si realizza con strumenti già esistenti.

Nell’ambito dello sviluppo del software, è sicuramente più difficile, rispetto ad altri settori, formalizzare alcuni concetti, primo fra tutti quello relativo allo “stato dell’arte”, ossia le conoscenze disponibili per l’impresa a inizio progetto e il concetto di avanzamento tecnologico realizzato nell’ambito dello sviluppo.

La documentazione a supporto
Ai contribuenti si può solo suggerire di tenere presenti le indicazioni del Manuale, e in particolar modo di descrivere con precisione i problemi che si volevano o dovevano risolvere all’inizio del progetto, i vincoli e gli ostacoli che non consentivano una risoluzione immediata per un esperto del settore. Bisogna quindi evidenziare il perché si può dire che si è arrivati a una soluzione nuova e diversa da quelle già esistenti e liberamente disponibili sul mercato. In altri termini, occorre dimostrare che il problema non aveva una soluzione immediata in base alle conoscenze disponibili, descrivendo l’approccio scientifico seguito per risolverlo.

In tale contesto complesso e articolato emerge quindi l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione a supporto di quelle imprese che, in buona fede e attenendosi alla più comune interpretazione del Manuale, intendono fruire dell’agevolazione. Molte, infatti, sono le aziende preoccupate di incorrere in potenziali sanzioni.

Il tema è destinato ad assumere sempre più rilevanza, data la diffusione crescente di attività di ricerca e sviluppo in ambito software. Basti pensare che in Francia, che si ricorda essere il primo Paese Ue ad aver introdotto questa disciplina agevolativa, circa il 20% dei progetti di R&S agevolati e la metà di quelli di innovazione - e considerati ammissibili dalle autorità - sono proprio in ambito software.

Controlli e software

Novità e soluzioni esistenti
In ambito software è sicuramente più difficile dimostrare la novità, rispetto ad altri settori. Peraltro l’Agenzia ritiene tale requisito mancante quando il contribuente utilizza soluzioni tecnologiche esistenti.

Dividere strumenti e risultati
Per individuare correttamente le attività ammissibili in ambito software è necessario separare lo strumento dal risultato, in quanto ciò che conta, è cosa si sviluppa e non se lo si realizza con linguaggi, piattaforme o librerie già esistenti come d’altronde accade in qualsiasi altro campo.

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