Imposte

Bonus ricerca e sviluppo: dal 2021 servirà l’asseverazione

Nuovo adempimento introdotto dal Ddl Bilancio. Da monitorare i tempi di predisposizione e le attività esternalizzate

di Stefano Mazzocchi

Tra le nuove disposizioni sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S) del Ddl di Bilancio 2021 (ora all’esame della Camera) spicca la richiesta di asseverare la relazione prevista dalla scorsa manovra (comma 206 dell’articolo 1 della legge 160/2019).

Più precisamente, dev’essere oggetto di asseverazione la relazione tecnica che «illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili» al credito d’imposta per R&S, svolte nel periodo d’imposta dall’azienda beneficiaria dell’incentivo. Per il periodo d’imposta 2020 (così come per il 2019), questo documento doveva “solo” essere redatto e conservato dalle aziende che intendevano usufruire dell’agevolazione.

La predisposizione di tale relazione tuttora è a cura del responsabile aziendale della funzione di R&S e/o del soggetto che abbia concretamente la funzione di capo dell’eventuale progetto o del sotto progetto, nel caso in cui la ricerca possa essere suddivisa o sia suddivisibile in ulteriori singoli sottoprogetti.

L’adempimento è comunque posto, in ultima analisi, in capo al rappresentante legale dell’impresa. La norma tuttora in vigore - e destinata a non subire modifiche ad opera del Ddl di Bilancio 2021 - impone infatti che il documento sia controfirmato dal legale rappresentante mediante autocertificazione di cui al Dpr 445/2000.

In linea generale, quindi, la relazione sarà dotata di due adempimenti formali:
1) l’asseverazione della relazione tecnica;
2) successivamente, l’autocertificazione amministrativa debitamente sottoscritta dal rappresentante legale.

Le attività di ricerca esternalizzate
Nel caso in cui alcune se non tutte le attività siano state esternalizzate (o meglio siano state commissionate extra muros o svolte da terzi soggetti rispetto all’impresa beneficiaria) le novità in arrivo dal 2021 significano che anche le commissionarie dell’attività di R&S dovranno adeguarsi a questo nuovo adempimento.

Per ratio normativa, quindi, pare corretto ritenere che le imprese committenti non abbiano obblighi di asseverazione. A meno che naturalmente, l’attività esternalizzata rappresenti solo una quota parte dell’attività svolta: in questo caso, sarà comunque necessario redigere una relazione riassuntiva di tutti i sotto insiemi delle diverse attività svolte extra muros.

Quando va fatta l’asseverazione
Dal punto di vista temporale, in relazione ai due adempimenti non vi è un timing ben identificato. In assenza di un obbligo temporale previsto dalla norma, si ritiene che l’asseverazione nonché l’autocertificazione debbano concretizzarsi antecedentemente al momento di avvio di un possibile controllo.

Tuttavia si ritiene buona prassi amministrativa che con la presentazione del modello Redditi o con l’allocazione nelle scritture contabili dell’ammontare del credito d’imposta di cui l’impresa voglia usufruire, la relazione sia debitamente sottoscritta con i due adempimenti formali richiesti.

Nulla vieta che per correggere eventuali errori descrittivi o per migliorare la qualità della relazione sia possibile provvedere all’integrazione del primo documento con una nuova asseverazione, fermo restando la conservazione del primo atto descrittivo della ricerca.

Questa possibilità/necessità di emendare o integrare la relazione è ricollegabile anche al fatto che i progetti di ricerca hanno spesso una valenza pluriennale con l’obbligo di redigere per ogni singolo periodo d’imposta lo stato di avanzamento della ricerca mediante la rappresentazione nella relazione tecnica di cui al presente contributo. Potrebbe capitare che con la redazione della relazione tecnica si renda necessario - per meglio rappresentare lo stato di avanzamento - stilare nuovamente il documento dell’anno precedente per tracciare meglio l’evolversi nel suo complesso delle attività svolte in precedenza.

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