Bonus ricerca e sviluppo, limiti sui prototipi
Con la risoluzione 122/E , l’agenzia delle Entrate risponde a una serie di quesiti riguardanti l’individuazione delle attività di ricerca agevolabili e l’ammissibilità di alcune tipologie di costi, secondo l’articolo 3 del Dl 145/2013, posti da un’associazione che rappresenta le imprese e i parchi tecnologici e scientifici che operano in Italia nei diversi settori delle scienze della vita.
Le risposte contenute nella risoluzione, condivise con il Mise, sono interessanti, specie per i chiarimenti forniti nella seconda parte in tema di costi sostenuti per la realizzazione di prototipi, molto attesi dagli operatori.
La prima domanda sui prototipi verte sull’ammissibilità o meno dei costi di acquisto dei materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario, costi ritenuti «indispensabili» dall’istante. Nella risposta l’agenzia delle Entrate sostiene che le spese per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato non possono ritenersi ammissibili all’agevolazione, quand’anche impiegati per la realizzazione dei prototipi, non rientrando nelle previsioni dell’articolo 3 del Dl 145/2013 e del Dm 27 maggio 2015.
Viceversa, possono fruire dell’agevolazione tutti i beni materiali ammortizzabili (e non solo quindi degli strumenti e attrezzature di laboratorio in senso stretto) il cui impiego sia «indispensabile» per la realizzazione del prototipo.
In relazione al secondo quesito sulle lavorazioni speciali che non possono essere svolte internamente dall’azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo, l’agenzia delle Entrate specifica che possono ritenersi ammissibili all’agevolazione ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera d), del Dl 145/2013, tra le competenze tecniche, sempre che siano «strumentali» alla realizzazione del prototipo o di componenti dello stesso. Nel caso in cui invece i costi di esternalizzazione afferiscano ad attività riconducibili alla ricerca e sviluppo oppure abbiano un esito positivo o un prodotto innovativo, i costi rientrano nella ricerca commissionata di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c).
Il terzo quesito riguarda i contratti di sviluppo sperimentale, aventi come contenuto studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototipo, test e consegna del prototipo. L’associazione istante ritiene che tali costi rientrino tra i contrati di ricerca extra muros di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), del Dl 145/2013. L’agenzia delle Entrate, pur confermando che i contratti di sviluppo sperimentale rientrano tra quelli di ricerca extra muros di cui alla lettera c), sottolinea che, come già specificato nel precedente quesito, rientrano nella lettera d) i costi di esternalizzazione necessari per l’attività di ricerca che non presentino carattere di innovazione.
L’Agenzia precisa, poi, con concetto che pare avere carattere generale, che dopo l’unificazione delle aliquote di agevolazione, la distinzione delle varie categorie di spese mantiene rilevanza a causa dei differenti oneri documentali previsti.
Poiché i chiarimenti della risoluzione sono piuttosto importanti, si ritiene che valgano anche in questo caso le considerazioni contenute nella premessa della circolare dell’agenzia delle Entrate n. 13/2017, laddove è affermato che se le innovazioni interpretative determinino un importo del beneficio:
■maggiore di quello spettante, il contribuente dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione senza l’applicazione delle sanzioni in quanto l’agenzia delle Entrate ritiene configurabile l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma;
■minore di quello spettante, il contribuente potrà utilizzare il maggiore credito presentando una dichiarazione integrativa a favore.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 122/E/2017