Bonus ricerca e sviluppo maturato nel 2020, il codice tributo sblocca l’utilizzo
Il credito d’imposta previsto dalla manovra 2020 può essere usato solo in compensazione: il vecchio codice non era utilizzabile
Tanti uffici amministrativi di imprese che potrebbero compensare nel modello F24 la prima quota del credito d’imposta ricerca e sviluppo maturata nel 2020, dopo essere rimasti in stand-by per diverse settimane, hanno ora la risposta: la risoluzione 13/E del 1° marzo ha istituito i nuovi codici tributo. Eccoli:
- 6938 denominato «Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo,
transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative -
art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019»;
-6939 denominato «Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo –Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art.244, c. 1, DL n. 34 del 2020»;
- 6940 denominato «Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo –Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia -art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020».
Le condizioni di utilizzo del bonus
L’articolo 1, comma 204, della manovra 2020 (la legge n. 160/2019) prevede che il credito d’imposta spettante sia utilizzabile solo in compensazione, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e in subordine all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 205 (certificazione rilasciata dal revisore).
L’inutilizzabilità del vecchio codice
Molte società avevano già da tempo a disposizione tutto l’occorrente, tranne il codice tributo. Il codice “6857” utilizzato in precedenza, infatti, si riferisce all’articolo 3 del Dl 145/2013, che regolamenta però un credito d’imposta che è stato differentemente disciplinato dalla legge di Bilancio 2020. Per cui non era adatto allo scopo (anche sul sito dell’Agenzia l’esempio di compilazione riporta come anno di riferimento, ossia di sostenimento della spesa, il 2019 e non il 2020).
Ricordiamo che per il credito d’imposta sugli investimenti del 2020 (articolo 1, commi 188-190, della legge 160/2019) la risoluzione 3/E/2021 ha istituito dei nuovi codici, differenziandoli dai precedenti e da quelli, già anch’essi previsti, relativi al credito d’imposta riformulato dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020).