Imposte

Bonus R&S al 20% per due anni e spese ampliate per la Formazione 4.0

In manovra la proroga per gli incentivi alla ricerca, limitata alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2022

immagine non disponibile

di Carmine Fotina

Anche questa volta rendere permanenti o almeno triennali gli incentivi agli investimenti per la ricerca si è rivelata un’illusione. Nella legge di bilancio la proroga delle agevolazioni in scadenza a fine anno c’è, ma limitata a due anni quindi a spese effettuate entro il 31 dicembre 2022. Il rinnovo viene accompagnato dalla maggiorazione di una parte delle aliquote e dei tetti di investimenti.

Se si aggiungono anche la proroga del credito d’imposta per le spese in beni strumentali (ex superammortamento e iperammortamento) e quella per il credito d’imposta formazione 4.0 il pacchetto predisposto dal ministero dello Sviluppo economico, secondo la relazione tecnica della manovra, ha effetti finanziari per 5,8 miliardi nel primo anno (ma 420 milioni per la R&S e 150 per la formazione si scaricheranno sul 2022 e non sul 2021). L’intervento, da finanziare con il Recovery Plan, vale più di 24 miliardi nell’arco dei sei anni di effetti finanziari per lo Stato.

Se c’è una cifra che colpisce, comunque, è che nel primo anno ben 3,27 miliardi siano riservati a incentivare gli acquisti di beni strumentali tradizionali, dagli arredi d’uffici alle stampanti ai veicoli commerciali, e solo 2 miliardi alla parte più innovativa delle spese delle imprese, cioè macchine e apparati per la digitalizzazione e software realmente funzionali a un salto tecnologico.

Quanto alle singole misure, sale dal 12 al 20% il credito d’imposta per investimenti in ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale con aumento del beneficio massimo spettante da 3 a 4 milioni. Per gli investimenti in innovazione tecnologica, design e ideazione estetica si passa invece dal 6% al 10% con incremento del massimale da 1,5 a 2 milioni. Se la spesa in innovazione è funzionale a processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per transizione ecologica o digitalizzazione 4.0 si passa dal 10 al 15% con tetto portato da 1,5 a 2 milioni. Si specifica, per tutti gli investimenti, che dal 2021 diventa asseverata la relazione tecnica che le imprese sono obbligate a redigere sulle spese effettuate. E per il supporto alle attività di controllo si assegna 1 milione l’anno all’Agenzia Enea, sempre più al centro delle attenzioni del ministero dello Sviluppo.

Prorogato di due anni, fino al 2022, anche il credito d’imposta del 40% per spese in formazione 4.0. La novità è l’ampliamento delle spese ammissibili, attualmente limitate a quelle relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in formazione 4.0. Dal 2021 saranno incluse anche le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi connessi quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza legati al progetto; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Serve un discorso a parte per il credito d’imposta per i beni strumentali tradizionali (ex supermmortamento) e per quelli legati alla digitalizzazione 4.0 (ex iperammortamento). In questo caso la nuova versione degli incentivi parte, retroattivamente, per investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 (quindi da ieri) e sarà in vigore fino a tutto il 2022. Con coda a giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 pagando un acconto di almeno il 20%. Ci sono delle maggiorazioni di aliquote ma perlopiù limitate al 2021, poi si torna alle attuali intensità dell’aiuto (si veda Il Sole 24 Ore del 14 novembre).

Rispetto alle prime bozze, il tentativo del ministero di premiare i soggetti più piccoli, con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni, perde efficacia. La maggiorazione dell’ex superammortamento dal 6 al 10% nel primo anno varrà infatti per tutti i beneficiari ammessi e non solo per i “piccoli”. Questi ultimi mantengono solo il vantaggio di poter utilizzare il credito d’imposta in compensazione in un’unica quota annuale anziché in tre quote.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©