Contabilità

Bonus R&S, la certificazione delle spese va con il bilancio

di Alessandro Sacrestano

L’imminente approvazione dei bilanci d’esercizio pone le imprese beneficiarie del credito d’imposta per ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013) davanti alla necessità di ottemperare ad una serie di adempimenti formali ai fini della corretta fruizione del bonus fiscale.

Sul punto, la circolare n. 13/E/2017, nel ribadire il corretto iter procedurale che le società di capitali dovranno seguire , ha anche dissipato alcuni dubbi interpretativi sulla portata della norma.

Sotto il profilo operativo, in ogni caso, in relazione al totale delle spese agevolabili sostenute, il comma 11 dell’articolo 3 richiede che l’impresa beneficiaria predisponga «apposita documentazione contabile» che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Questo adempimento dovrà avvenire prima della predisposizione del bilancio. Lo scopo della “certificazione” è di attestare la regolarità formale della documentazione e l’effettività dei costi sostenuti per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

A tal scopo, è bene precisare che non è stabilito alcuno schema di certificazione predefinito che, di contro, potrà essere redatto in forma libera. La certificazione, come sopra predisposta, dovrà poi essere allegata al bilancio d’esercizio ed esibita nell’ambito di successivi controlli.

La circolare n. 13/E ha, sul punto, chiarito che «la previsione normativa di “allegazione al bilancio” va intesa nel senso che i soggetti tenuti alla redazione del bilancio non devono materialmente allegare al bilancio d’esercizio, depositato presso il registro imprese della Camera di Commercio, la documentazione contabile oggetto di certificazione, in quanto è sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del controllo».

Le spese sostenute per il rilascio della certificazione danno diritto all’impresa che se ne avvale ad un autonomo credito d’imposta, pari al 100% del costo sostenuto, entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

In relazione alla “certificazione” delle singole voci di spesa, si ricorda che la circolare n. 5/E/16 ha evidenziato che in merito ai costi per la cosiddetta ricerca “extra-muros” sono necessari i contratti stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati e altri soggetti (comprese le start-up innovative), nonché una relazione sottoscritta dai soggetti commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

Quanto alle eventuali conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di quanto stabilito dal Legislatore, appare confortante la precisazione del Fisco, secondo cui la mancata “allegazione” al bilancio, nei termini precisati, della certificazione contabile, costituisce solo una violazione di natura formale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471, alla quale si rende applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro, prevista dal comma 1 dell’articolo 8 citato, con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Non è quindi in discussione il diritto al mantenimento del bonus maturato.

Nonostante, come detto, non esista alcuno schema ufficiale di certificazione, la dottrina si è preoccupata di fornire diverse esemplificazioni della stessa. E così, se ad esempio nel corso del 2017 la società avesse sostenuto spese per il personale impiegato nella ricerca e lo sviluppo per 682.489 euro e spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, la certificazione potrebbe rendersi come esemplificato nell’immagine a fianco.

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